Cassazione Penale, Sentenza n. 13519/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti amministratori di fatto di due società che avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti, omesso dichiarazioni IRES/IVA e occultato la contabilità. Pizzini contestava la valutazione delle dichiarazioni (in particolare della legale rappresentante formale Sorrentino), l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e l'erronea applicazione degli artt. 5 e 10 del d.lgs. n.74/2000 rispetto alla sua qualifica di amministratore di fatto; sosteneva inoltre che una successiva sentenza di assoluzione in altro collegio attesterebbe l'assenza di prova della gestione. Mattioli denunciava vizio di valutazione della deposizione della testimone Chelli e chiedeva che fosse considerata una sentenza irrevocabile di assoluzione intervenuta in altro procedimento, rilevante per i capi a lui ascritti.
La decisione
Il ricorso di Pizzini è stato dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto non provata, nei termini necessari per il sindacato di legittimità, la presenza di profili di nullità o di manifesta illogicità della motivazione; è stato disposto l'obbligo per Pizzini del pagamento delle spese e di €3.000 alla cassa delle ammende. Il ricorso di Mattioli è stato in parte accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Mattioli relativamente ai reati indicati ai capi I e I2 (limitatamente, per il capo I, all'anno 2013) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su tali capi; per il resto il ricorso di Mattioli è stato dichiarato inammissibile. Complessivamente restano confermate molte delle condanne e la qualificazione di amministratori di fatto per i reati residui.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per denunciare presunte illegittimità nella utilizzazione di dichiarazioni raccolte in sede di accertamento fiscale; la Corte ha rilevato che la doglianza era generica e che non era stata proposta specifica eccezione di inutilizzabilità, per cui non era fondata la censura sull'uso delle dichiarazioni.
Riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione; la Corte conferma che l'amministratore di fatto può essere considerato concorrente nell'omessa dichiarazione e responsabile penalmente, essendo equiparato all'amministratore di diritto quando concorre causalmente e volontariamente alla violazione.
Norma richiamata in relazione a fattispecie tributarie aggravate; la Corte ha valutato la responsabilità anche alla luce del ruolo gestionale effettivamente svolto dagli imputati.
Richiamato come fonte della nozione di amministratore di fatto: la Corte applica il criterio che richiede esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, anche se non tutti i poteri, per qualificare l'amministratore di fatto.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso di Pizzini: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e previsto il versamento alla cassa delle ammende, aumentato equitativamente.
Richiamato nel discorso sulla responsabilità dell'amministratore di diritto: la Corte osserva che l'essere formalmente obbligato non esclude la concorrenza penale di terzi che hanno contribuito alla violazione.
Richiamata per il principio del concorso di persone nelle violazioni (anche amministrative), a sostegno dell'idea che posizioni diverse possono concorrere a determinare l'illecito.
artt. 2 comma 2 e 9 d.lgs. n. 472/1997
Riferimenti normativi richiamati a supporto della possibilità di concorso nella violazione tributaria e dell'applicabilità di sanzioni anche a soggetti che agevolano o rendono possibile la violazione.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Autorizza l'aumento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; utilizzata per giustificare l'importo comminato a carico del ricorrente inammissibile.
Massime di principio
- La qualificazione di amministratore di fatto si fonda sull'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non è necessario esercitare tutti i poteri, ma un'attività gestionale apprezzabile e non episodica.
- In sede di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato è limitato a verificare la completezza e la logicità della motivazione; critiche generiche alla valutazione delle prove sono inammissibili.
- Le dichiarazioni raccolte nell'ambito di accertamenti fiscali possono essere utilizzate, salvo che sia stata dedotta e motivata l'inutilizzabilità della prova; l'omessa eccezione specifica nei gradi precedenti rende la censura debole.
- Una sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile può produrre effetti in sede di gravame o impugnazione se tempestivamente dedotta; se irreperibile nei gradi precedenti, la sua utilizzazione in Cassazione è soggetta a limiti procedurali e non autorizza una rivalutazione piena del merito.
- Il concorso di persone nel reato e nelle violazioni tributarie può estendere la responsabilità penale oltre il soggetto formalmente obbligato (legale rappresentante), includendo chi abbia causalmente e volontariamente contribuito alla consumazione dell'illecito.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione in Cassazione è necessario dimostrare, sul testo della sentenza impugnata, una manifesta carenza o illogicità della motivazione o un travisamento della prova fondato su atti del processo specificamente indicati.
- Le questioni procedurali circa inammissibilità dei ricorsi possono comportare sanzioni economiche (spese e ammende) a carico del ricorrente quando il vizio è ascrivibile a colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13277/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13278/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13279/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13280/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13281/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13282/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →