Cassazione Penale, Ordinanza n. 14167/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo deduceva la richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, sostenendo che il fatto dovesse essere valutato come di minima offensività in ragione dei dati quantitativi e qualitativi della sostanza e del principio attivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e anche estrinsecamente aspecifico, perché non confrontato con la ratio della decisione di merito, che aveva individuato un indice ostativo decisivo nella commissione del fatto mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare e, in particolare, durante gli orari in cui era autorizzato ad allontanarsi dagli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e aspecifico, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Ha escluso la riconducibilità del fatto all'ipotesi di lieve entità, rilevando che la presenza di un indice negativo assorbente, rappresentato dalla commissione del fatto in costanza di misura cautelare e negli orari di autorizzazione ad allontanarsi dai domiciliari, rendeva irrilevanti le ulteriori deduzioni difensive sulla quantità di sostanza e sul principio attivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti contestato e confermato in condanna.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo quando la condotta presenti minima offensività, desumibile da elementi qualitativi, quantitativi e dalle modalità/circostanze dell'azione; se un indice è negativamente assorbente, gli altri non incidono.
In caso di ricorso respinto/inammissibile, consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- La richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della minima offensività della condotta, considerando quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Quando uno degli indici normativamente rilevanti per escludere la lieve entità risulti da solo decisivo in senso negativo, le ulteriori circostanze favorevoli dedotte dalla difesa non possono ribaltare il giudizio.
- Il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata è manifestamente infondato e aspecifico.
- La commissione del fatto in costanza di misura cautelare può costituire elemento ostativo decisivo alla qualificazione del reato come fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.
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