Cassazione Penale, Ordinanza n. 34558/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'unico motivo deduceva mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era esente da evidenti illogicità e che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi. Quanto alla recidiva, è stata ritenuta corretta la valutazione di merito fondata su criteri concreti, inclusa la serialità delle condotte, e sul rapporto tra il fatto giudicato e i precedenti penali.
Norme richiamate
La valutazione sulla recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, non potendo fondarsi solo sulla gravità astratta dei fatti o sul lasso temporale trascorso.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche in modo sintetico, purché il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
La recidiva può essere riconosciuta quando le precedenti condanne, valutate in concreto, evidenzino una persistente inclinazione al delitto e una maggiore colpevolezza o pericolosità.
In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione di merito delle circostanze attenuanti e della recidiva quando la motivazione della sentenza impugnata non presenti evidenti illogicità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- In cassazione non può essere sollecitata una rivalutazione del merito sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e priva di evidenti illogicità.
- Il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa attività criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto.
- La sola gravità del fatto e la distanza temporale tra i reati non bastano, da sole, a fondare o escludere la recidiva; occorre considerare la serialità delle condotte e la loro capacità di rivelare maggiore colpevolezza e pericolosità.
Come è indicizzato
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