Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39160/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che aveva condannato la società a corrispondere al dipendente somme per differenze retributive e trattamento di fine rapporto. Dopo oltre un anno dalla pubblicazione, la sentenza era stata corretta con ordinanza per un errore materiale nel dispositivo, sostituendo la denominazione sociale errata della società con quella corretta. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello della società, ritenendo che l'impugnazione fosse rivolta soltanto contro l'ordinanza di correzione, atto non impugnabile, e che comunque la sentenza corretta fosse ormai passata in giudicato per decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c. In cassazione la società deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., sostenendo che nel procedimento di correzione fosse mancato il contraddittorio perché l'udienza non le sarebbe stata notificata personalmente, nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, e assumendo che tale vizio avrebbe travolto anche la sentenza corretta e reso ammissibile l'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo della necessaria specificità, anche per mancata trascrizione o riproduzione degli atti processuali rilevanti, e comunque infondato perché la correzione riguardava un mero errore materiale del dispositivo, immediatamente percepibile dal contesto della decisione, senza incidenza sul contenuto decisorio. Ha ribadito che l'ordinanza di correzione non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., e che la sentenza corretta resta impugnabile solo con il mezzo ordinario previsto, nei limiti e nei termini decorrenti dalla notificazione del provvedimento correttivo quando la correzione incida realmente sulla sostanza della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte lo richiama per affermare che tale procedimento serve a eliminare meri errori di redazione e non può incidere sul contenuto della decisione.

  • art. 288 c.p.c.

    Regola il contraddittorio nel procedimento di correzione e la decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza corretta; la Corte ribadisce che l'ordinanza di correzione non è autonomamente impugnabile.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per affermare la formazione del giudicato della sentenza di primo grado per decorso del termine lungo di impugnazione.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È evocato per sottolineare il difetto di specificità del ricorso per mancata adeguata esposizione delle censure e dei fatti processuali rilevanti.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    È richiamato per il mancato assolvimento dell'onere di trascrivere/riprodurre gli atti processuali su cui il motivo si fonda.

  • art. 360bis c.p.c.

    È invocato come ulteriore ragione di inammissibilità, perché il motivo si poneva contro principi di giurisprudenza consolidata.

  • art. 111 Cost.

    La Corte esclude che l'ordinanza di correzione sia impugnabile con ricorso straordinario, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale ma amministrativo.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è uno strumento meramente emendativo del documento-sentenza e non può essere utilizzato per modificare il contenuto concettuale o decisorio del provvedimento.
  • L'ordinanza che conclude il procedimento di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso straordinario per cassazione, salvo che la censura investa la sostanza degli effetti della correzione sulla decisione corretta.
  • Se la correzione si limita a eliminare un'evidente svista redazionale immediatamente percepibile dal contesto della sentenza, essa non riapre né proroga i termini di impugnazione della decisione corretta.
  • Il termine per impugnare la sentenza corretta decorre dalla notificazione dell'ordinanza di correzione solo quando la correzione incida sulla sostanza del decisum o crei un oggettivo dubbio sul contenuto effettivo della decisione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale esposizione degli atti e dei fatti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per violazione dell'onere di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.