Cassazione Penale, Sentenza n. 22966/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul riconoscimento dell'aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4, c.p., con la tesi che la condotta si sarebbe risolta nel mero approfittare dell'allontanamento momentaneo delle vittime senza quid pluris di abilità o astuzia; 2) omessa motivazione da parte della Corte di appello circa l'esistenza della destrezza, nonostante fosse stata dedotta in appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della recidiva come infraquinquennale, atteso che il precedente irrevocabile del 13/07/2019 sarebbe oltre il quinquennio rispetto al reato commesso il 23/07/2025.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi: ha ritenuto che la fattispecie non presenta il "quid pluris" richiesto dalle Sezioni Unite per l'aggravante della destrezza (la condotta descritta si risolveva nel mero approfittare dell'allontanamento delle vittime, la "mossa fulminea" e l'uso del bastone non integrano di per sé abilità, astuzia o artifici idonei a eludere la vigilanza). Per carenza di motivazione della Corte d'appello su tale circostanza, la Cassazione ha escluso l'aggravante della destrezza direttamente ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione dell'aggravante e al trattamento sanzionatorio, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame della sola determinazione della pena. Il terzo motivo (infraquinquennalità della recidiva) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la recidiva era stata riconosciuta non solo come infraquinquennale ma anche come recidiva specifica e reiterata ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., che rimaneva contestata e non dedotta in modo utile dall'impugnante. Restano quindi confermati: la responsabilità per il furto (art. 624 e 625, n. 4, c.p. nella originaria qualificazione parziale), la recidiva specifica e reiterata e la necessità di ricalcolare la pena senza l'aggravante della destrezza; la sentenza è annullata solo nei punti indicati e rinviata per nuova determinazione della sanzione.
Norme richiamate
Norma di riferimento per il reato di furto; utilizzata per la qualificazione del fatto commesso (impossessamento di zaino e contenuti).
Prevede l'aggravante della destrezza; la Corte ha chiarito che per applicarla è necessario un "quid pluris" di abilità, astuzia o avvedutezza idoneo a eludere la vigilanza del detentore, e non è sufficiente la mera rapidità o l'approfittamento di un momento di distrazione.
Norma sulle misure alternative/attenuanti speciali (richiamata nella fase d'appello dalla difesa), la Corte d'appello aveva ritenuto non applicabile la disposizione nel caso concreto; citata nella ricostruzione del motivo di appello.
Disciplina la recidiva specifica e reiterata; la Corte ha confermato che la recidiva specifica e reiterata era stata adeguatamente rilevata e che la semplice censura dell'infraquinquennalità non eliminerebbe la recidiva nel suo complesso.
Regola il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la recidiva reiterata impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche, motivo per cui l'eliminazione della sola qualificazione infraquinquennale non avrebbe comunque modificato il regime di bilanciamento applicabile.
Consente alla Corte di Cassazione di decidere la questione nel merito senza rinvio quando i fatti e la ricostruzione dei giudici di merito consentono di escludere in diritto la ricorrente qualificazione; così è stato operato per l'esclusione della destrezza.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce l'interesse all'impugnazione: deve essere concreto e tendere a un risultato pratico favorevole; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il terzo motivo relativo solo all'infraquinquennalità, per mancanza di interesse concreto all'eliminazione della sola componente infraquinquennale.
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)
Giurisprudenza qualificante il concetto di destrezza: l'aggravante richiede abilità o artificio che superino la semplice approfittazione di uno stato di disattenzione o allontanamento non provocato.
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995 (Serafino)
Principio sull'interesse concreto all'impugnazione: il ricorso deve mirare a un risultato pratico favorevole e non alla sola correttezza teorica della decisione.
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza (art. 625, n. 4, c.p.) richiede un "quid pluris" rispetto alla mera rapidità o all'approfittamento di un momento di distrazione: si pretende una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o artificio idonei a eludere la vigilanza del detentore.
- L'uso di uno strumento (es. un bastone) o la rapidità dell'azione non sono di per sé sufficienti a integrare la destrezza se non emergono modalità esecutive tali da sorprendere o aggirare la sorveglianza delle vittime.
- Se la motivazione del giudice di merito non affronta espressamente una questione dedotta (es. la destrezza), la Cassazione può annullare per difetto di motivazione; se i fatti non consentono però in diritto di ritenere integrata la circostanza aggravante, la Corte può decidere direttamente senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La contestazione della sola componente temporale della recidiva (infraquinquennalità) può risultare priva di interesse se la recidiva è stata riconosciuta anche in forma specifica e reiterata: l'appellante deve mirare all'eliminazione dell'intero istituto aggravante per ottenere un risultato pratico favorevole.
- L'interesse ad impugnare è concreto e collegato agli effetti pratici della pronuncia (dosimetria della pena, benefici penitenziari, condizioni di riabilitazione); questioni meramente formali o parziali che non incidono su tali effetti possono essere dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →