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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 6, d.p.r. n. 1199/1971, sul ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili proposto dalla stessa Nautilus s.r.l. in data 21/1/2022 avverso la nota 23/12/2021, prot. U.0023149, con la quale la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro – Sezione Tecnica e difesa portuale aveva negato l'autorizzazione per l'utilizzo della motonave Templare "in conto proprio" nell'ambito dei lavori di "Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente lato nord del porto di Gioia Tauro"; e, quindi, per annullamento: - della citata nota a firma del Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro, Sezione Tecnica e difesa portuale 23/12/2021 prot. n. U.0023149, con la quale è stata negata l'autorizzazione per l'utilizzo della suddetta motonave "in conto proprio"; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi comprese le note a firma del Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro, Servizio Operativo 1°/12/2021, prot. n. U.0021793 e 13/1/2022, prot. n. U.0000596.

Giustizia amministrativa202200342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e diniego di autorizzazione all'utilizzo di una motonave "in conto proprio" nell'ambito di lavori di adeguamento tecnico-funzionale del porto di Gioia Tauro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 1199/1971, sul ricorso gerarchico proposto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili contro il diniego adottato dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro in ordine all'utilizzo della motonave per lavori portuali. Sono stati altresì impugnati il diniego espresso e gli atti connessi, inclusi alcuni atti del Servizio Operativo della Capitaneria. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Ha rilevato che le parti non hanno prodotto i provvedimenti impugnati e ha ritenuto necessario acquisirli, oppure ottenere chiarimenti sulla persistenza dell'interesse alla trattazione della controversia. Ha assegnato un termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito degli atti o dei chiarimenti. Ha precisato che, in mancanza, il giudizio sarà dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Sono stati disposti gli incombenti istruttori e ordinata la comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. n. 1199/1971

    La ricorrente ha riferito la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico proposto all'amministrazione ministeriale.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a. nel disporre gli incombenti istruttori; il testo non specifica l'interpretazione autonoma attribuita alla disposizione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base per l'acquisizione dei provvedimenti impugnati o dei chiarimenti necessari alla decisione; il testo non specifica ulteriormente l'interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando i provvedimenti impugnati non sono prodotti in giudizio, il giudice amministrativo può disporre un apposito incombente istruttorio per acquisirli, se la loro conoscenza è necessaria ai fini della decisione.
  • In presenza della mancata produzione degli atti impugnati, il giudice può richiedere anche chiarimenti sulla persistenza dell'interesse alla trattazione della controversia.
  • L'inosservanza del termine perentorio assegnato per il deposito dei provvedimenti o dei chiarimenti richiesti può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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