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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22418/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, emesso per IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di una contribuente che l’Ufficio riteneva avesse perso la qualità di imprenditore agricolo, avesse posto in essere operazioni inesistenti e presentasse movimentazioni bancarie giustificative di maggior reddito. In appello la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame dell’Agenzia: aveva confermato che l’attività svolta era commerciale e non agricola, ma aveva annullato la ripresa fondata sugli accertamenti bancari ritenendo che l’Ufficio non avesse indicato specificamente le singole operazioni contestate, limitandosi a un importo complessivo di versamenti e prelevamenti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) motivazione apparente/illogica ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la specifica indicazione delle operazioni bancarie, invece contenuta nel PVC richiamato nell’avviso; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., cioè la regolare indicazione delle singole rimesse nel PVC; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la contribuente non avrebbe contestato la specifica indicazione delle operazioni e comunque le avrebbe conosciute dal PVC; 4) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la CTR pronunciato su una questione non dedotta dalla contribuente; 5) ancora ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la CTR rideterminato i costi deducibili senza specifica contestazione. La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quinto motivo; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse posto a base della decisione una circostanza non vera e non devoluta né contestata dalla contribuente; ha dichiarato assorbito il quarto motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha rigettato gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è motivata dall’errore della CTR nel ritenere che l’Ufficio non avesse specificato le singole operazioni bancarie contestate, mentre dagli atti risultava che tali operazioni erano state dettagliate nel processo verbale di constatazione notificato alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la censura di parte ricorrente è stata respinta perché la motivazione della CTR, pur sintetica, è stata ritenuta esistente e logicamente intellegibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È richiamato in tema di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio ricorre solo se le ragioni della decisione non sono percepibili o sono incomprensibili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude l’accoglimento perché il fatto è stato comunque esaminato o escluso dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati per contestare la valutazione delle prove e l’asserita mancata contestazione della specifica indicazione delle rimesse bancarie; la censura è stata accolta solo nella parte in cui la CTR aveva fondato la decisione su una circostanza non dedotta e non vera.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per le censure di ultrapetizione; la Corte ha escluso l’ultrapetizione sulla rideterminazione dei costi, ritenendola una mera ricognizione contabile, mentre ha assorbito la relativa censura collegata alla questione principale.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma chiara e coerente non integra nullità della sentenza.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto risulta comunque esaminato dal giudice di merito o quando la censura mira in realtà a una diversa lettura delle prove.
  • In materia di accertamenti bancari, non può essere posta a base della decisione una circostanza fattuale non contestata e, soprattutto, non vera rispetto agli atti di causa: se il contribuente ha ricevuto un PVC contenente l’indicazione analitica delle operazioni, non è corretto annullare la ripresa assumendo che l’Ufficio abbia indicato solo importi complessivi.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a descrivere o riepilogare gli importi rilevanti ai fini della decisione senza modificare il thema decidendum devoluto dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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