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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02374/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Ha quindi cassato il decreto del tribunale di Napoli e ha rinviato la causa allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, con privilegio, per i compensi maturati per l'attività svolta come componente del collegio sindacale di una società per il periodo 1 gennaio 2011 - 30 novembre 2015. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; la professionista proponeva opposizione allo stato passivo. Nel giudizio di opposizione la curatela si era opposta, deducendo in via di eccezione di inadempimento la responsabilità concorrente dei sindaci per fatti e omissioni degli amministratori che avrebbero causato danni alla società. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo i crediti della opponente assorbiti dagli addebiti specificamente indicati dalla curatela. Con il ricorso per cassazione la ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 99 l. fall. e ultrapetizione, sostenendo che il tribunale avesse deciso sulla base di una circostanza allegata tardivamente e comunque priva di specificazione del danno; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 132 c.p.c., per motivazione del tutto carente. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'eccezione di inadempimento, pur essendo eccezione in senso stretto e non rilevabile d'ufficio, può essere proposta per la prima volta nella fase di opposizione allo stato passivo, poiché l'art. 99, commi 6 e 7, l. fall. consente al resistente di articolare in quella sede eccezioni non rilevabili d'ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione del tribunale era meramente apodittica e incomprensibile, priva di indicazione degli specifici addebiti, degli elementi di fatto posti a fondamento della responsabilità concorrente dei sindaci e del nesso tra tali addebiti e il rigetto della domanda; perciò il decreto non superava il minimo costituzionale di motivazione richiesto dall'art. 111 Cost.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il resistente può proporre, anche per la prima volta in quella sede, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, purché nei termini e nelle forme previste dalla norma.

  • art. 2409 c.c.

    È richiamato dal tribunale come una delle possibili iniziative che gli organi di controllo avrebbero dovuto sollecitare in presenza di insufficienza patrimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dalla ricorrente come parametro violato in relazione alla motivazione e all'accertamento degli addebiti, ma la Corte non sviluppa un principio autonomo su questo articolo.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di carente motivazione e valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di carenza della motivazione del decreto.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere esistente e comprensibile; la sua assoluta carenza o apparenza integra violazione di legge denunciabile in cassazione.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento, pur essendo eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d'ufficio, può essere validamente sollevata dal resistente nella fase di opposizione allo stato passivo entro il perimetro dell'art. 99 l. fall., che consente l'allegazione di eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio nella memoria difensiva tempestiva.
  • La motivazione del provvedimento giudiziale deve rendere percepibile la ratio decidendi: se il giudice si limita ad affermazioni assertive, prive di indicazione degli specifici fatti decisivi e del percorso logico che conduce alla decisione, la motivazione è solo apparente e il provvedimento è nullo per violazione dell'obbligo costituzionale di motivazione.
  • Il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante è denunciabile in cassazione come violazione di legge quando la motivazione manchi in concreto o sia obiettivamente incomprensibile, senza che sia necessario procedere a un riesame del merito o delle risultanze probatorie.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il rigetto fondato su eccezioni di segno sostanziale richiede che il giudice espliciti quali addebiti siano stati accertati, quali elementi probatori li sorreggano e quale sia il nesso tra tali addebiti e l'effetto di assorbimento o compensazione del credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della prova

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