Cassazione Penale, Ordinanza n. 00928/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dalla parte dispositiva alcuna riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 17 gennaio 2024 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'unico motivo riguardava il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la decisione di merito sarebbe stata errata nel negarne i presupposti. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva di specificità perché si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame, il quale aveva motivato in modo puntuale l'assenza dei requisiti della non punibilità, valorizzando la rilevanza del danno e la reiterazione delle condotte.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione adeguata, la sussistenza dei relativi presupposti, valorizzando la rilevanza del danno e la reiterazione delle condotte.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la riproposizione pedissequa di questioni già esaminate e respinte in appello non consente il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non sia specifico e si limiti a riproporre, senza reale confronto critico, questioni già decise con motivazione congrua dal giudice di merito.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è censurabile solo se la motivazione sul diniego è assente, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di un danno di rilievo e di condotte reiterate, elementi incompatibili con una valutazione di minima offensività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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