Cassazione Penale, Ordinanza n. 36637/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza dell'8 maggio 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 c.p. Ha dedotto violazione di legge, sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati ai sensi dell'art. 650 c.p. anziché come resistenza. La tesi presupponeva una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: la diversa ricostruzione fattuale proposta non aveva sostegno probatorio e mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la fuga in auto, secondo le modalità descritte dagli operatori di polizia e non contraddette da altri elementi, integra il reato di cui all'art. 337 c.p. anche se il pericolo per l'incolumità non si concretizza, essendo sufficiente l'esposizione al pericolo, e anche se esso riguarda soltanto gli inseguitori. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa d'inammissibilità. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto dopo le parole «Dichiara i»; l'esito di inammissibilità è comunque esplicitato nella motivazione.
Norme richiamate
Peraltro, la fuga in auto, con le modalità descritte dagli operatori di polizia e non contraddette da altri elementi, integra il reato anche quando il pericolo per l'incolumità altrui non si realizzi, essendo sufficiente l'esposizione allo stesso, ed anche quando quest'ultima riguardi i soli inseguitori e non pure eventuali utenti della strada.
La resistenza è integrata dalla fuga in auto che esponga al pericolo l'incolumità altrui; non occorre che il pericolo si concretizzi né che coinvolga utenti della strada diversi dagli inseguitori.
violazione di legge in tema di configurabilità di tale reato anziché di quello previsto dall'art. 650, stesso codice.
La disposizione è menzionata quale diversa qualificazione giuridica sostenuta dal ricorrente; la Corte non ne elabora un'interpretazione autonoma e respinge la censura perché fondata su una ricostruzione fattuale alternativa non supportata.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se non risulta assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio mediante una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito, se la censura non trova sostegno probatorio.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, la fuga in auto può integrare il reato quando le sue modalità espongano al pericolo l'incolumità altrui: non è necessario che il pericolo si traduca in un danno effettivo, né che riguardi anche utenti della strada diversi dagli inseguitori.
- Dalla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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