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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40209/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Parma che lo aveva condannato per furto aggravato, contestando in appello la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (beni destinati alla pubblica utilità) e deducendo altresì la remissione della querela o, in subordine, la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.. In particolare, il ricorrente censurava che il giudice di primo grado non aveva motivato su quali elementi probatori si fosse basata la convinzione che gli alimenti sottratti fossero destinati a finalità di pubblica utilità, e sosteneva che i beni erano occasionalmente posti nel locale comunale e riconducibili a un ODV non riconosciuta; inoltre lamentava l'omessa valutazione della remissione della querela acquisita agli atti e della possibile causa di non punibilità ex art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto ai primi due motivi (che assorbono il tema) ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello. La Cassazione ha rilevato che l'appello conteneva censure specifiche, storicamente ancorate a elementi oggettivi e alla motivazione di primo grado, e che non è consentito al giudice d'appello dichiarare l'impugnazione inammissibile per il solo fatto che le ragioni appaiono manifestamente infondate. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati restituiti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio di merito sull'appello.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante riguarda il furto su beni destinati alla pubblica utilità o a pubblico servizio; la questione centrale è se fosse provato che i beni sottratti fossero effettivamente destinati a tali finalità e se l'imputato ne fosse consapevole, elemento oggetto di specifica censura dal ricorrente

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata dal ricorrente come possibile causa di non punibilità; la sentenza di primo grado aveva escluso la sua applicazione per la riprovevolezza morale e la reiterazione del fatto, ma il giudizio d'appello non aveva adeguatamente valutato tale deduzione

  • art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ragionamento sulla specificità dei motivi d'appello: distingue motivi specifici da aspecifici e disciplina i presupposti di ammissibilità dell'appello; la Corte di Cassazione ha interpretato che l'inammissibilità va limitata ai casi di genericità intrinseca o estrinseca, non all'esame di merito

  • Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Principio guida secondo cui la riproposizione di questioni già esaminate in primo grado non comporta di per sé inammissibilità dell'appello; per essere specifici i motivi devono essere strettamente collegati agli accertamenti della sentenza impugnata e l'ammissibilità non deve essere confusa con la valutazione sulla manifesta infondatezza dei motivi

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la valutazione sulla manifesta infondatezza nell'ambito del giudizio di cassazione; la Corte ha richiamato la distinzione fra i poteri della cassazione e quelli del giudice d'appello, sottolineando che il controllo sulla manifesta infondatezza è proprio del gravame di legittimità e non può sostituirsi al giudizio d'appello sull'ammissibilità

Massime di principio

  • L'appello deve contenere motivi che siano specifici e collegati agli accertamenti di fatto e di diritto della sentenza impugnata: non basta una rimostranza generica per essere dichiarata ammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di specificità non può essere utilizzata dal giudice d'appello per eliminare motivi che, pur ritenuti manifestamente infondati, risultano invece formulati in modo articolato e ancorati a elementi obiettivi; la valutazione di manifesta infondatezza compete più propriamente al giudizio di legittimità.
  • Quando si impugna la sussistenza di un'aggravante fondata su destinazione dei beni a pubblica utilità, è cruciale confrontarsi punto per punto con la motivazione del primo grado indicando quali elementi probatori manchino o siano stati valutati erroneamente.
  • Se si deducono cause estintive o di non punibilità (es. remissione della querela, art. 131-bis), occorre che il motivo d'appello evidenzi chiaramente perché tali cause non siano state considerate o valutate correttamente nel provvedimento di primo grado, con riferimento agli atti e alle dichiarazioni in giudizio.
  • In caso di rigetto per inammissibilità ritenuto ingiustificato, la via della Cassazione può portare all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e alla restituzione degli atti al giudice d'appello per la valutazione di merito; pertanto, nella redazione dell'appello è strategico articolare le censure con riferimenti puntuali alla motivazione avversa.

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