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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13215/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Bari per due episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana e hashish, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e la Corte d'appello di Bari aveva confermato la decisione. In cassazione, tramite difensore, ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul contenuto del verbale di arresto e sulle censure difensive, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la documentata invalidità permanente da cui era affetto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto al caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente mirava a riproporre censure già esaminate e a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha rilevato che i giudici di appello avevano valorizzato il dato della deambulazione zoppicante come elemento descrittivo del soggetto fermato e, soprattutto, avevano considerato decisivi il possesso di 8,20 grammi di hashish, 20,7 grammi di marijuana e 105 euro. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la motivazione sulla pena è stata ritenuta logica, congrua e adeguatamente aderente alle deduzioni difensive; la pena era prossima al minimo edittale e la mancata valorizzazione della recidiva da parte del primo giudice non impediva comunque di considerare i precedenti penali ai fini della congruità del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti applicata alla cessione e detenzione di marijuana e hashish a fini di spaccio.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata come parametro per verificare se l'inammissibilità del ricorso sia ascrivibile a colpa del ricorrente ai fini dell'onere di versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre una diversa lettura delle risultanze probatorie quando i giudici di merito abbiano già esaminato e disatteso le censure con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, poiché il controllo della Cassazione resta limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
  • La doglianza sulla commisurazione della pena è inammissibile quando la sentenza di merito dia conto in modo congruo delle ragioni della quantificazione, specie se la pena è prossima al minimo edittale.
  • La mancata valorizzazione della recidiva in primo grado non preclude al giudice di appello o di legittimità di considerare i precedenti penali ai fini della valutazione complessiva della congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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