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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25423/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi riproducevano senza reale critica quelli già respinti in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valorizzando la colpa nell'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione abusiva di arma clandestina. I tre motivi di ricorso risultano essere la pedissequa riproposizione dei motivi già formulati in appello e già disattesi dal giudice di merito. In particolare, venivano contestati: la valutazione sulla perfetta efficienza dell'arma, la ritenuta consapevolezza della clandestinità dell'arma, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le censure sono generiche o solo apparenti, e che la motivazione di merito aveva già affrontato in modo adeguato sia gli aspetti probatori sia il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 23 l. n. 110/1975

    disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; nel caso concreto riguarda la detenzione di arma clandestina.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la determinazione della pena; il giudice di merito deve dare conto, anche sinteticamente, della valutazione di uno o più criteri legali.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa a valutazione discrezionale di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e già specificamente disattesi dal giudice di merito, perché tali doglianze sono non specifiche e meramente apparenti.
  • La valutazione sulla efficienza dell'arma e sulla consapevolezza della sua clandestinità può essere sorretta da elementi indiziari e dichiarativi valorizzati dal giudice di merito, e non è censurabile in cassazione se la motivazione è coerente e non illogica.
  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché siano esplicitati, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non è arbitrario o manifestamente illogico.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone una valutazione discrezionale di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il diniego sia adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali e all'assenza di elementi positivi di rilievo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per colpa nella proposizione dell'impugnazione legittima la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armiFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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