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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14893/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una riforma della decisione di merito, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per fatti riconducibili alla ricettazione e alla contraffazione/uso di marchi o segni distintivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 474 c.p., sostenendo che la decisione di merito fosse errata nel qualificare e valutare i fatti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 e 131-bis c.p., invocando l'attenuante del danno di speciale tenuità e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specificamente critico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e, quindi, indeducibile; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque sorretto da motivazione non illogica, rilevando inoltre che la doglianza sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. non era stata ritualmente devoluta in appello.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente come oggetto di censura; la Corte non entra nel merito della contestazione perché il motivo è ritenuto non specificamente critico rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 474 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente come oggetto di censura; la Corte non affronta il merito della contestazione per difetto di specificità del motivo.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità non è deducibile in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta con i motivi di appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto, perché la sentenza di merito aveva già espresso ragioni ostative sufficientemente motivate e non illogiche.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso discende dalla mancanza di specificità e dalla non deducibilità in sede di legittimità di questioni non devolute in appello.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito è inammissibile o indeducibile per difetto di specificità.
  • Le questioni relative al trattamento sanzionatorio, incluse le attenuanti e la particolare tenuità del fatto, devono essere ritualmente devolute nei gradi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità o della mancanza di motivazione della decisione di merito; se la motivazione sul punto è congrua, la doglianza è inammissibile.
  • La mancata deduzione in appello di una specifica attenuante preclude la sua deduzione in sede di legittimità, anche quando nel gravame siano state formulate contestazioni generiche poi meglio sviluppate in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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