Cassazione Civile, Ordinanza n. 35381/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario di euro 347.082,89, asseritamente derivante da un rapporto di conto corrente e da un contratto di anticipazioni. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo non superate le contestazioni del curatore e non adeguatamente documentata l'intera evoluzione del rapporto, anche mediante estratti conto completi. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omesso, insufficiente e contraddittorio esame della motivazione, sostenendo che il tribunale non avrebbe considerato una raccomandata di recesso dalle linee di credito del 7 febbraio 2012 e altra documentazione commerciale idonea a dimostrare l'anteriorità del credito rispetto al fallimento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e errata valutazione della documentazione prodotta, assumendo che essa comprovasse con certezza sia l'anteriorità del credito sia il suo importo complessivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non rispettasse i requisiti del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché non individuava correttamente il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il momento della sua discussione e la decisività; in sostanza censurava solo la valutazione di irrilevanza probatoria di alcuni documenti. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non colpiva la ratio decidendi, poiché il rigetto dell'opposizione non dipendeva dalla sola prova dell'anteriorità del credito, ma dal mancato assolvimento dell'onere della banca di dimostrare l'intera evoluzione del rapporto mediante estratti conto integrali e, a fronte delle contestazioni del curatore, mediante ulteriore documentazione o prova del credito. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimato ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è sindacabile in cassazione solo nei rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
gli atti e documenti rilevanti devono essere specificamente depositati e richiamati
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in forma generica: occorre indicare il fatto storico trascurato, il dato da cui emerge, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
- Non è ammissibile utilizzare il vizio motivazionale per contestare soltanto la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In tema di ammissione al passivo del credito bancario da saldo negativo di conto corrente, la banca deve documentare l'intera evoluzione del rapporto mediante estratti conto integrali; se il curatore formula contestazioni specifiche, incombe alla banca un ulteriore onere di integrazione probatoria.
- L'opposizione allo stato passivo non può essere accolta se il creditore non supera le contestazioni del curatore con una prova adeguata dell'an e del quantum del credito, secondo la concreta struttura del rapporto dedotto.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si dirige contro una statuizione diversa da quella posta a fondamento del rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35127/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35129/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2021 del 18/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →