Cassazione Penale, Sentenza n. 19107/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la statuizione di confisca adottata in sede di giudizio di rinvio: deduceva che il G.i.p. aveva errato interpretando la sentenza di annullamento della Corte di cassazione come un mandato a confiscare al Calafiore l'intero "prezzo" della corruzione (euro 300.000), nonostante Calafiore fosse corruttore e non corrotto; sosteneva altresì che, in caso di concorso di più corruttori, la confisca deve riguardare la quota di profitto effettivamente conseguita da ciascuno (principio Massini) e che la confisca non poteva essere imposta se non prevista nell'accordo di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla presunta impossibilità di disporre la confisca per effetto del patteggiamento (ritenuto precluso dall'art. 628 comma 2 c.p.p. e dalla giurisprudenza che ammette la confisca obbligatoria anche in sentenza di patteggiamento, salvo diverso accordo sulle misure patrimoniali). Ha invece annullato la statuizione di confisca nella parte in cui il G.i.p. aveva ordinato la confisca dell'intero prezzo di corruzione (euro 300.000) nei confronti del Calafiore: il G.i.p. aveva interpretato erroneamente la sentenza rescindente e aveva imposto la confisca del prezzo corrisposto al corrotto, mentre l'art. 322ter cod. pen. dispone che al corruttore può essere confiscato soltanto il profitto effettivamente conseguito (e, se non direttamente individuabile, beni per equivalente per un valore non inferiore al denaro o alle utilità date o promesse al pubblico ufficiale). La Corte ha disposto il rinvio al G.i.p. di Messina (diverso magistrato) affinché: 1) accerti e quantifichi il profitto del corruttore sulla base degli elementi disponibili e, se possibile, disponga la confisca diretta; 2) in mancanza di quantificazione certa, applichi la clausola sussidiaria quantificando il profitto almeno nella misura delle somme date o promesse (p.es. i 300.000 euro indicati); 3) applichi il principio Massini per ripartire la confisca tra i corruttori (Calafiore e Amara) accertando la quota effettiva di profitto di ciascuno e, solo se ciò non sia possibile, procedendo alla ripartizione in parti uguali.
Norme richiamate
"nel caso si proceda per il reato di corruzione attiva (art. 321 cod. pen.) va sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale"
La Corte ha ricordato che per il corruttore va confiscato il "profitto" effettivamente conseguito; solo se il profitto non è determinabile direttamente si può ricorrere alla confisca per equivalente, che però non può essere comunque inferiore al valore del denaro o delle utilità date o promesse al pubblico ufficiale (clausola sussidiaria). Il G.i.p. non poteva quindi confiscare al corruttore l'intero "prezzo" dato al corrotto senza accertare il profitto del corruttore
Norma sul reato di corruzione attiva: la confisca ai corruttori deve riguardare il profitto derivante dall'illecito (interpretazione richiamata per distinguere prezzo/profitto)
Norma sulla corruzione impropria richiamata nel capo di imputazione e nel ragionamento sulla applicabilità di art. 322ter
Procedura di applicazione della pena mediante patteggiamento: la Corte conferma che la confisca obbligatoria prevista per taluni reati può essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento, salvo che le parti abbiano concordato espressamente l'an e il quantum della misura patrimoniale
Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024 (cd. sentenza Massini)
Principio secondo cui, in caso di concorso di persone, la confisca non opera per solidarietà passiva ma deve essere attribuita a ciascun concorrente in base al profitto effettivamente conseguito; solo se non è possibile determinare le quote, si può procedere alla ripartizione in parti uguali
Direttiva 2014/42/UE
Richiamata per sostenere una nozione ampia di "provento" o "profitto" del reato come qualsiasi vantaggio economico diretto o indiretto, utile per interpretare la nozione di profitto ai fini della confisca
art. 628 comma 2 cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi di impugnazione contro la sentenza del giudice di rinvio: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che sosteneva l'impossibilità di disporre la confisca per effetto del patteggiamento perché il tema era già stato deciso dalla sentenza rescindente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione dei motivi nel ricorso (motivi devono essere esposti nei limiti strettamente necessari)
Massime di principio
- Per il corruttore (corruzione attiva) la confisca può colpire solo il "profitto" effettivamente conseguito: non è automaticamente confiscabile l'intero prezzo dato al corrotto salvo che tale somma coincida con il profitto dimostrato.
- Se il profitto del corruttore non è determinabile con precisione, il giudice può applicare la clausola sussidiaria dell'art. 322ter, comma 2, quantificando la confisca almeno nella misura delle somme o utilità date o promesse al pubblico ufficiale (valore minimo).
- In caso di concorso di più corruttori la confisca deve essere ripartita in base all'effettivo accrescimento patrimoniale di ciascuno; solo se non è possibile individuare le quote si può procedere, come criterio suppletivo, alla ripartizione in parti uguali (principio Massini).
- La confisca obbligatoria prevista per i reati di corruzione può essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento, salvo che le parti abbiano concordato e ottenuto l'accoglimento di una specifica modulazione della misura patrimoniale (in tal caso il giudice deve recepire l'accordo o rifiutare il patteggiamento).
- Il giudice di rinvio deve attenersi strettamente al mandato della sentenza di annullamento: se la cassazione ha rilevato omissione di motivazione o necessità di quantificazione, il giudice non può ampliare la decisione oltre quanto richiesto dalla pronuncia rescindente.
- La nozione di "profitto"/"provento" ai fini della confisca è ampia e comprende qualsiasi vantaggio economico, diretto o indiretto, materiale o immateriale, che può essere valutato economicamente; ciò include anche vantaggi soggettivamente valutabili e prestazioni difficili da quantificare, per le quali può valere il criterio del prezzo pagato.
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