Cassazione Penale, Ordinanza n. 19265/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale con cui era stata applicata la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. per detenzione di cocaina aggravata dalla commissione del fatto quale persona armata e per detenzione di arma clandestina. I fatti descritti nella sentenza di patteggiamento riguardano: il controllo in flagranza nel veicolo, con rinvenimento di sette involucri di cocaina; ulteriore cocaina occultata negli slip; successiva perquisizione domiciliare con rinvenimento di altra sostanza stupefacente da cui erano ricavabili 668 dosi medie singole; e una pistola Beretta calibro 6,35 con 53 cartucce e matricola abrasa. Con il solo motivo dedotto, la difesa ha contestato la ratifica del patteggiamento nella parte in cui le parti avevano ritenuto sussistente l'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. 309/1990, sostenendo che le contestazioni avrebbero realizzato una duplicazione di incriminazione della medesima condotta e che, pertanto, l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non proponibile in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, e dunque il ricorso era soggetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza non rientrava nei motivi consentiti e, comunque, non denunciava un errore manifesto di qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha inoltre osservato che l'aggravante contestata opera per il rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell'arma in capo alla stessa persona, senza duplicazione di incriminazione rispetto al reato di detenzione dell'arma clandestina. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi previsti
il ricorso contro il patteggiamento post-riforma è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017
indicata come norma da cui deriva l'applicazione del nuovo regime limitativo dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. 309/1990
aggravante della detenzione di stupefacenti richiamata come contestata e oggetto della censura difensiva.
base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedimento semplificato.
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice della detenzione di stupefacenti contestata nel patteggiamento.
norma incriminatrice relativa alla detenzione dell'arma clandestina con numero di matricola abraso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, i motivi deducibili sono solo quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure eccedenti tale perimetro sono inammissibili.
- L'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo se manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una doglianza che, sotto l'apparenza della violazione di legge, richieda una rivalutazione non autosufficiente e non immediatamente evincibile degli elementi fattuali o dell'assetto concordato tra le parti nel patteggiamento.
- L'aggravante della detenzione di stupefacenti collegata alla persona armata può operare quando vi sia coincidenza temporale e spaziale tra la detenzione della droga e quella dell'arma in capo allo stesso soggetto, senza che ciò comporti duplicazione di incriminazione rispetto al separato reato di detenzione dell'arma clandestina.
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