Cassazione Penale, Sentenza n. 10670/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri che, in appello, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Placidi e aveva revocato le statuizioni civili in favore di Bernardi. Il ricorso denunciava: 1) la violazione di legge in ordine alla deducibilità della nullità della revoca di una prova testimoniale, sostenendo che tale nullità doveva essere eccepita immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; 2) vizi di motivazione e violazione di legge nella declaratoria della sentenza di primo grado, sostenendo che l'ordinanza di revoca della testimonianza (testimone Silvia Costantin) non era legittima o comunque che la nullità non era stata correttamente valutata dal giudice di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili. Ha rilevato che il Tribunale di Velletri ha incautomicato in violazione di legge dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, perché la difesa dell'imputata non ha eccepito immediatamente la revoca della prova in udienza; la revoca di testi ammessi, priva di motivazione sulla loro superfluità, costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere dedotta immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., altrimenti si considera sanata. Sulla base di ciò la Corte ha annullato le statuizioni civili e ha rinviato la materia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
Norma che individua il reato contestato all'imputata e che delimita l'oggetto del procedimento penale; citata per contestualizzare il procedimento.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta che la nullità derivante dalla revoca di testi ammessi senza motivazione sulla loro superfluità è una nullità di ordine generale a regime intermedio e deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente in udienza; se non eccepita rimane sanata.
Regime dell'impugnazione differita delle ordinanze: la Corte chiarisce che questo regime non sostituisce né incidere sull'onere di eccezione immediata previsto dall'art. 182, comma 2; vi è distinzione tra impugnazione delle ordinanze e deduzione delle nullità a regime intermedio.
Massime di principio
- La revoca di una testimonianza già ammessa senza motivazione sulla sua superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio: va eccepita immediatamente dall'interessato in udienza, altrimenti la nullità si considera sanata.
- L'onere di eccezione previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.p. è distinto dal rimedio di impugnazione delle ordinanze (art. 586 c.p.p.); non è sufficiente impugnare la sentenza in via differita se non si è dedotta immediatamente la nullità in udienza quando richiesta dal tipo di vizio.
- In sede di cassazione la Corte può annullare limitatamente agli effetti civili una decisione di merito e rinviare la controversia al giudice civile competente per il valore, quando riscontri vizi procedurali relativi alla deducibilità delle nullità che incidono sulle statuizioni civili.
- La difesa che intende revocare una prova già ammessa (per es. per motivi legati alla prescrizione o ad altre esigenze) deve motivare adeguatamente la revoca in udienza; la mancanza di motivazione espone la decisione a censure per nullità deducibili immediatamente.
- Per la parte offesa che subisce la revoca di prove favorevoli, è essenziale monitorare l'udienza e dedurre subito ogni nullità rilevabile per evitare la sanatoria per mancata eccezione.
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