Cassazione Penale, Ordinanza n. 01828/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., cioè lamentando l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento. La Corte osserva però che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei ristretti casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sull'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento era stata proposta per un motivo non consentito dalla legge, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso alle sole violazioni di legge ivi espressamente previste. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indica il reato oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata.
La sua dedotta violazione, relativa alla possibile immediata declaratoria di cause di non punibilità/proscioglimento, non è motivo consentito nel ricorso per cassazione avverso il patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa deve essere dichiarata inammissibile per motivi non consentiti dalla legge.
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge previste dalla norma.
È la fonte che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità non sia priva di colpa.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili i motivi che esulano dalle violazioni di legge espressamente contemplate.
- La doglianza con cui, contro il patteggiamento, si invochi l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra di per sé un motivo consentito di ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti dalla legge, la Corte può deciderlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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