Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36503/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte offesa ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro la sentenza del Giudice di pace di Civitavecchia del 20 settembre 2017 (indicata nel testo anche come emessa il 26 settembre 2017), che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose contestato all’imputato ai sensi dell’art. 590 c.p. La ricorrente ha dedotto l’errata qualificazione del fatto e l’errata individuazione del termine di prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. è esperibile esclusivamente dal condannato e riguarda errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, non le decisioni del Giudice di pace impugnate dalla parte offesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio del ricorso straordinario, infatti, è previsto, ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo a favore del condannato per la correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.

    Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è riservato al condannato e può riguardare soltanto errori presenti in provvedimenti della Corte di cassazione; non è utilizzabile dalla parte offesa per contestare la decisione di un Giudice di pace.

  • art. 590 c.p.

    Federico Fratto, in qualità di parte offesa, ha presentato ricorso straordinario per errore materiale di fatto avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Civitavecchia del 26 settembre 2017 con cui ha dichiarato nei confronti di Francesco Fattori la estinzione del reato di cui all'art. 590 cod. pen. per intervenuta prescrizione.

    La disposizione identifica il reato per il quale il Giudice di pace aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione; la Corte non ne affronta nel merito gli elementi costitutivi o la qualificazione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p. è esperibile esclusivamente dal condannato e soltanto per correggere errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione; non può essere proposto dalla parte offesa contro una sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.