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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23598/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un istituto di credito per ottenere la rettifica dei dati catastali indicati in un atto di compravendita del 19 luglio 2006 e per chiarire quale immobile fosse effettivamente gravato da ipoteca in relazione al mutuo acceso dall’acquirente. Nel giudizio di primo grado una delle sorelle convenute aveva proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni, sostenendo di aver subito un pregiudizio patrimoniale perché l’errata indicazione catastale e la conseguente iscrizione ipotecaria sul suo immobile le avrebbero impedito di alienarlo, costringendola ad accollarsi un mutuo per acquistare un’altra abitazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda dell’istituto di credito e dichiarato inammissibile la riconvenzionale, regolando le spese in modo sfavorevole alla convenuta riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale aveva accolto il gravame della controparte e riformato la decisione, condannando la ricorrente alle spese di entrambi i gradi e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità o violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in assenza di soccombenza di merito, trattandosi di inammissibilità della domanda riconvenzionale; (2) omessa pronuncia o motivazione carente sul rilievo di cessazione della materia del contendere per asserito giudicato esterno formatosi su altra sentenza del Tribunale di Velletri; (3) violazione delle norme sul giudicato esterno per avere la Corte ritenuto necessario, ai fini della prova, il solo attestato di cancelleria di passaggio in giudicato; (4) violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. per la condanna per lite temeraria in difetto dei relativi presupposti; (5) violazione delle norme processuali e dell’art. 1350 c.c. per avere la Corte ritenuto infondata, per difetto di prova, la domanda riconvenzionale, senza considerare la documentazione prodotta a sostegno della pretesa risarcitoria. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il controricorso dell’interveniente cessionaria del credito azionato in via separata, perché priva di legittimazione passiva rispetto alle questioni dedotte nel presente giudizio, e ha accolto il quinto motivo, dichiarando assorbito il quarto e rigettando gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto e ha rigettato i primi tre motivi. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della domanda riconvenzionale risarcitoria tenendo conto di tutta la documentazione prodotta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre affermato che il controricorso dell’interveniente cessionaria era inammissibile per difetto di legittimazione passiva, poiché il presente giudizio riguardava esclusivamente spese e lite temeraria derivanti dalla domanda riconvenzionale, e non il credito mutuatario ceduto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte"

    La soccombenza può essere anche processuale; una pronuncia di inammissibilità che chiude una fase del giudizio basta a fondare la condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato solo per distinguere il regime della compensazione delle spese rispetto alla condanna ex art. 91 c.p.c.; nel caso concreto non rileva come fondamento della decisione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata non deriva automaticamente dalla soccombenza, ma richiede mala fede o colpa grave, ossia una condotta processuale complessivamente abusiva o manifestamente infondata.

  • art. 111 c.p.c.

    La costituzione del cessionario del credito nel giudizio di legittimità è stata qualificata come intervento del successore a titolo particolare.

  • art. 58 t.u.b.

    Cita la cessione dei crediti bancari quale fonte della successione del cessionario nella posizione del cedente.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il giudicato esterno deve essere provato con la produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione delle prove e alla prova del giudicato esterno.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione delle prove documentali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell’onere della prova della cessazione della materia del contendere e della fondatezza della domanda riconvenzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso concernente il rigetto della domanda riconvenzionale e l’asserita omessa considerazione delle allegazioni difensive.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato solo dal quinto motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione; il punto centrale è la mancata valutazione della prova documentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma del rito camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione di legge nei motivi relativi a spese, giudicato esterno, lite temeraria e prova della domanda riconvenzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare nullità della sentenza o motivazione apparente/carenza di motivazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 91 c.p.c., la soccombenza che giustifica la condanna alle spese può essere anche soltanto processuale: è sufficiente una pronuncia che definisca la fase davanti al giudice, anche se fondata su ragioni di inammissibilità e non su un esame di merito.
  • La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza passata in giudicato munita di attestazione di cancelleria; la mera allegazione della sentenza o la mancata contestazione della controparte non bastano a dimostrare la definitività del precedente decisum.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. non consegue automaticamente alla soccombenza, ma presuppone mala fede o colpa grave, cioè l’abuso dello strumento processuale o la manifesta e facilmente percepibile infondatezza dell’azione o dell’impugnazione.
  • Quando il giudice di merito rigetta una domanda per difetto di prova, deve esaminare e valutare tutte le prove documentali ritualmente prodotte e specificamente richiamate, non potendo limitarsi a considerare una sola prova orale generica.
  • In sede di cassazione, la censura per omesso esame della documentazione decisiva è fondata se la sentenza impugnata mostra di avere trascurato elementi documentali potenzialmente idonei a sorreggere la domanda, rendendo la motivazione sul punto inesistente o meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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