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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20259/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, in primo grado, di una cartella di pagamento emessa per il presunto insufficiente versamento del contributo unificato in una causa di lavoro. Secondo la ricorrente, dopo la notifica del ricorso il Tribunale di Padova aveva annullato in autotutela la propria richiesta, con ciò confermando implicitamente la fondatezza della pretesa della contribuente e la soccombenza virtuale dell’amministrazione. La Commissione tributaria regionale avrebbe però illegittimamente confermato la compensazione delle spese del primo grado e disposto a sua volta la compensazione per l’appello, violando gli artt. 91 e 92 c.p.c. Con l’unico motivo di ricorso la parte denunciava, quindi, violazione di legge in tema di spese processuali, sostenendo che l’annullamento in autotutela dovesse essere letto come prova della soccombenza virtuale dell’amministrazione.

La decisione

La Corte non esamina il merito della censura sulle spese, perché rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per cassazione. Risulta infatti depositato solo il dispositivo della sentenza impugnata, ma non la copia autentica del provvedimento completo; inoltre le controparti non si sono costituite e nel fascicolo non era disponibile il provvedimento impugnato. In applicazione dell’art. 369 c.p.c., la mancanza del deposito della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso, salvo che il documento sia già nella disponibilità del giudice, circostanza che qui non ricorre. La Corte dichiara inoltre non dovute spese, per difetto di attività difensiva delle controparti, e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha incardinato il motivo come violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito perché assorbe la censura la preliminare improcedibilità per difetto di deposito della sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    È la norma richiamata per contestare la compensazione/regolazione delle spese di lite, ritenuta dalla ricorrente illegittima.

  • art. 92 c.p.c.

    È la norma richiamata per contestare la compensazione delle spese processuali, che la ricorrente assumeva ingiustificata in presenza di soccombenza virtuale della controparte.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    "il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità , nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto"

    La Corte ribadisce che il ricorso deve essere depositato nei termini previsti, a pena di improcedibilità.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    "Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità […] copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta"

    La mancata produzione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso, salvo che il documento sia già nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio.

  • art. 362 c.p.c.

    "i nn. 1 e 2 dell'articolo 362"

    È richiamato solo per completezza nella norma sul deposito dei provvedimenti nei casi di conflitto di cui all’art. 362 c.p.c., senza incidere sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la copia autentica della sentenza impugnata deve essere depositata nei termini di legge: la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso, salvo che il provvedimento sia già legittimamente nella disponibilità della Corte.
  • L’onere di deposito ex art. 369 c.p.c. è a carico della parte ricorrente e non può essere superato dall’assenza del fascicolo di merito, che non impone al giudice di attendere l’acquisizione del documento mancante.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e le controparti non si sono costituite, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
  • In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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