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Sentenza

Sentenza del 23/05/2023 n. 386 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IVA - detrazione - inerenza dei costi - sostenimento di spese processuali amministratori - utilizzo diretto nell'attività imponibile esercitata - insussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha detratto l'IVA relativa a spese legali sostenute per la difesa in procedimenti penali di amministratori, dirigenti e dipendenti. L'Ufficio ha disconosciuto la detrazione IVA ritenendo che le spese non fossero in relazione immediata e diretta con l'attività imponibile dell'impresa, contestando l'afferenza ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/1972 e dell'art. 168 Direttiva 2006/112/UE. In sede di ricorso la società ha impugnato l'avviso d'accertamento; l'amministrazione aveva comunque riconosciuto la deducibilità ai fini IRPEF/IRAP sulla base dei contratti collettivi, ma non ai fini IVA.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Commissione ha confermato il disconoscimento del diritto alla detrazione IVA sulle spese legali, ritenendo assente il nesso di immediata e diretta afferenza tra le spese sostenute e l'attività imponibile dell'impresa. Sono stati richiamati orientamenti di legittimità (Cass. n. 20945/2019) a conferma della correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria. Le sanzioni applicate dall'Ufficio non sono state disapplicate. La causa è stata decisa con compensazione delle spese del grado di giudizio. L'avviso contestava maggiore IVA per €97.603 e sanzioni per €132.127,12.

Norme richiamate

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    Stabilisce il principio di afferenza per la detrazione IVA: la detrazione è consentita solo se l'acquisto è direttamente e immediatamente collegabile all'esercizio di operazioni imponibili; nel caso di spese legali per reati contestati ad amministratori/dipendenti tale collegamento non è stato dimostrato.

  • art. 168 Direttiva 2006/112/UE

    Ripropone a livello comunitario il criterio che il diritto alla detrazione richiede che l'utilizzo dei beni/servizi sia connesso a operazioni imponibili; la Corte e la commissione aderiscono a questa lettura nel negare la detrazione per spese non direttamente riferibili all'attività imponibile.

  • art. 12 c.7 L. 212/2000

    Norma procedurale richiamata per le osservazioni difensive e la fase istruttoria; qui utilizzata per ricostruire il percorso istruttorio che ha portato all'accertamento.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 20945/2019

    Sostiene che la detrazione IVA può essere negata quando manca il nesso diretto tra la spesa e l'attività imponibile; richiamata quale precedente applicabile alla fattispecie analoga.

Massime di principio

  • Per poter detrarre l'IVA su un costo occorre provare il nesso di immediata e diretta afferenza tra il bene/servizio acquistato e l'attività imponibile svolta dall'impresa.
  • Spese legali sostenute dall'impresa per la difesa personale di amministratori o dipendenti in procedimenti penali sono, di norma, non afferenti all'attività imponibile e quindi non danno diritto alla detrazione IVA, salvo prova contraria di un diretto interesse aziendale collegato all'attività imponibile.
  • La deducibilità fiscale ai fini IRES/IRAP è distinta dalla detraibilità IVA: una voce può essere fiscalmente deducibile ma non dare diritto alla detrazione dell'IVA se manca l'afferenza ai fini IVA.
  • Per ottenere la detrazione in casi borderline è necessario documentare in modo dettagliato e probatorio l'utilizzo del servizio nell'interesse dell'attività aziendale (es. incarichi riconducibili alla tutela di un interesse aziendale diretto, delibere societarie, clausole contrattuali, coperture assicurative che esplicitano l'interesse dell'impresa).
  • La richiamata giurisprudenza consolidata può essere utilizzata dall'Amministrazione per confermare il disconoscimento della detrazione; il contribuente deve pertanto predisporre prova stringente del nesso causalmente rilevante tra spesa e attività imponibile.
  • In caso di contestazione, le sanzioni amministrative possono essere mantenute se non è possibile dimostrare la correttezza della detrazione; la sola richiamata pertinenza contrattuale (es. CCNL) può non essere sufficiente ai fini IVA.

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