Sentenza del 23/05/2023 n. 1590 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
La deducibilità dei costi in caso di accertamento analitico-induttivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TXXXXXXXXXXX-2018 relativo al periodo d'imposta 2014 (IRPEF, IRAP, IVA) emesso con metodo analitico-induttivo ex art. 39 c.1 lett. d) DPR 600/1973. L'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi/compensi sulla base di elementi contabili e indizi (numero di prestazioni, prezzi standard, incongruità tra costi contabilizzati e ricavi dichiarati, acquisti non contabilizzati per oltre sei mesi), mentre il contribuente contestava l'accertamento sostenendo, tra l'altro, che vi fosse stata una conciliazione e/o che il periodo considerato non fosse stato correttamente valutato dall'Ufficio; inoltre lamentava la mancata considerazione del limitato periodo di attività (gennaio-marzo).
La decisione
La Corte ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, rilevando che la sentenza di primo grado era viziata da errore (il verbale di conciliazione allegato dal contribuente si riferiva a un diverso avviso e ad altro periodo d'imposta). Esaminato il merito, la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo operato dall'Ufficio, avendo quest'ultimo fondato la ricostruzione reddituale su elementi di fatto (incongruità tra costi e ricavi, fattori produttivi utilizzati, assenza di rilevanti acquisti nonostante l'elevato numero di prestazioni). Il contribuente non ha fornito la prova certa e precisa dei costi dedotti né della loro inerenza e congruità; perciò è stata dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/1973
Consente all'Amministrazione di procedere ad accertamenti analitico-induttivi sulla base di elementi indiziari; la Corte conferma che, una volta fondata la presunzione dell'Ufficio su indizi gravi, precisi e concordanti, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la congruità dei costi dedotti.
DPR n. 633/1972, art. 54
Citato come riferimento normativo relativo agli obblighi e alle determinazioni in materia di IVA e rilevanza dei corrispettivi ai fini dell'accertamento; utilizzato insieme ad altre norme per la determinazione dei maggiori ricavi.
D.lgs. n. 446/1997, artt. 5 e 11
artt. 5 e 11 D.lgs. 446/1997
Richiamati come base per la determinazione degli elementi di imposta (tra cui l'IRAP) e per ammortizzare la ricostruzione del reddito complessivo; nella decisione supportano l'uso di criteri analitico-induttivi quando sussistono incongruenze.
Codice Civile, art. 2729 (richiamato giurisprudenzialmente)
art. 2729 c.c. (criteri gravità, precisione e concordanza delle presunzioni)
La giurisprudenza richiede che le presunzioni su cui si basa l'accertamento abbiano i caratteri di gravità, precisione e concordanza; se tali indizi sussistono, l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
Giurisprudenza - Cass. ord. 7 maggio 2020, n. 8590
Cass. ord. 7/5/2020 n. 8590
Conferma il principio che, in presenza di presunzioni fondate (gravi, precise e concordanti), l'Amministrazione non ha altro onere che quello di formare la presunzione; spetta al contribuente dimostrare i costi deducibili, la loro inerenza e congruità.
Massime di principio
- In un accertamento analitico-induttivo i costi sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi: la prova grava sul contribuente.
- L'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di indizi dotati di gravità, precisione e concordanza; dopo ciò il contribuente deve confutare la presunzione documentando i costi e la loro inerenza.
- La documentazione extracontabile ha valore solo se dotata di adeguato grado di attendibilità e, preferibilmente, formata anteriormente all'inizio delle attività ispettive.
- Costi sproporzionati rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa possono essere disconosciuti dall'Ufficio se il contribuente non dimostra congruità e collegamento diretto all'attività.
- Errori procedurali o valutativi del primo grado (es. dichiarare estinzione per conciliazione inerente ad altro atto/periodo) possono essere rettificati in appello; il merito deve essere esaminato se la presunta conciliazione non riguarda il contenzioso in esame.
- In presenza di elementi fattuali concreti (es. utilizzo di fattori produttivi, acquisti non contabilizzati, elevato numero di prestazioni) l'Ufficio è legittimato a ricorrere al metodo analitico-induttivo.
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