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Sentenza

Sentenza del 23/05/2023 n. 629 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso presentata da M.I. s.r.l. in relazione all'applicazione delle norme sulle "società di comodo" (legge 724/1994, art. 30) per il periodo di imposta 2010. L'Agenzia sosteneva l'inammissibilità della richiesta di rimborso perché l'interpello disapplicativo era stato presentato tardivamente (nel 2011 per l'anno 2010) e, avendo il contribuente perso i giudizi sull'interpello, avrebbe dovuto non pagare l'imposta e impugnare un eventuale atto impositivo anziché pagare e chiedere il rimborso. Inoltre l'Amministrazione contestava la prova offerta da M.I. circa le ragioni di mercato e i lavori sull'immobile che avrebbero giustificato il mancato superamento del test di operatività.

La decisione

La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia. Ha stabilito che: a) l'interpello negativo, anche se divenuto definitivo, non vincola il rapporto sostanziale e non impedisce al contribuente di chiedere il rimborso o di far valere in sede amministrativa/giudiziaria le ragioni sostanziali; b) il contribuente può scegliere tra pagare e chiedere il rimborso entro i termini oppure attendere un atto impositivo e impugnarlo; c) nel merito, la CTP aveva correttamente ritenuto provate, sulla base del criterio del "più probabile che non", circostanze oggettive (lavori di divisione dell'immobile, mancata possibilità di locazione, crisi del mercato immobiliare, successiva locazione nel 2011) che giustificavano il mancato superamento del test di operatività senza che la società fosse un veicolo di comodo. Conseguentemente è stato confermato il diritto al rimborso e condannata l'Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore di M.I. s.r.l.

Norme richiamate

  • legge 724/1994, art. 30

    In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

    Prevede il test di operatività e consente l'interpello per dimostrare che, pur non superando i parametri, la società non debba essere considerata di comodo; l'interpello è uno strumento consultivo che non esclude la possibilità di provare le ragioni in sede amministrativa o giudiziaria.

  • legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 11 comma 2

    "Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa."

    La risposta negativa all'interpello non preclude al contribuente di fornire in seguito le prove a sostegno della propria posizione nel contenzioso o in sede di accertamento; dunque il rapporto sostanziale rimane libero.

  • Codice civile, art. 2248

    Richiamato a titolo esplicativo per sottolineare la ratio di tutela della tipicità societaria (citazione civilistica a supporto della ratio tributaria della norma sulle società di comodo).

  • Codice civile, art. 2033

    Richiamato in relazione alla decorrenza degli interessi: la scelta del contribuente di pagare e poi chiedere il rimborso non autorizza automaticamente la richiesta di interessi dalla data del pagamento, riconoscendo il principio generale sul danno da inadempimento/ritardo.

Massime di principio

  • L'interpello negativo (anche se diventato definitivo) non ha effetto preclusivo sul giudizio sostanziale: il contribuente può comunque provare in sede amministrativa o giudiziale che non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle regole sulle società di comodo.
  • Non è obbligatorio esperire l'interpello per sottrarsi alle conseguenze fiscali delle società di comodo; la prova può essere fornita direttamente in fase di accertamento o contenziosa.
  • Il contribuente ha due alternative equivalenti: a) non pagare e, all'eventuale avviso di accertamento, impugnare l'atto; b) pagare e, entro i termini previsti (es. 48 mesi per il rimborso), chiedere la restituzione. Nessuna delle due condotte è esclusa dall'esistenza di un interpello negativo.
  • Sulla prova del superamento della presunzione di non operatività opera il criterio probabilistico (più probabile che non): la documentazione non deve essere perfetta, purché gli elementi prodotti (atti, logica temporale, circostanze di mercato, lavori sull'immobile, successive locazioni) rendano plausibile la ricostruzione fattuale.
  • Risposta positiva o silenzio-assenso dell'Amministrazione vincolano l'Amministrazione; la risposta negativa no: il contenuto consultivo dell'interpello è quindi vincolante solo a favore del contribuente quando è positivo o quando l'Amministrazione è rimasta in silenzio.

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