Sentenza del 23/05/2023 n. 124 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva presentato una denuncia di variazione DOCFA (2016) chiedendo il declassamento della propria unità da Categoria A/1 Classe 3 a Categoria A/2 (Classe 4) per mutata distribuzione degli spazi interni e per la perdita dei requisiti che giustificavano l'origine "abitazione di tipo signorile". L'Agenzia ha respinto la richiesta confermando il classamento originario (A/1 Classe 3) ritenendo che la variazione non avesse inciso sulle caratteristiche intrinseche essenziali e che la denuncia DOCFA possa modificare al più la consistenza, non categoria e classe salvo radicali trasformazioni. La contribuente ha impugnato l'avviso davanti alla CTP e poi in appello.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo che la variazione di categoria/classe può essere richiesta anche mediante DOCFA ogni qualvolta le condizioni di fatto non siano più rispondenti alla classificazione originaria. Ha rilevato incongruità e contraddittorietà nei parametri comparativi utilizzati dall'Agenzia (esistenza nello stesso stabile e in edifici vicini di unità analoghe censite A/2) e ha ritenuto provato, anche tramite CTU, il deperimento e la perdita delle caratteristiche che giustificavano l'originaria qualificazione come "abitazione signorile". Conseguentemente ha annullato l'avviso di accertamento catastale e dichiarato legittimo il classamento proposto dalla contribuente (A/2), compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
Costituzione, art. 56
diritto del titolare di immobile di chiedere una diversa classificazione del suo bene
Fondamento costituzionale del diritto del proprietario di chiedere revisione del classamento e di adire il giudice tributario in caso di diniego.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 lett. f
includere tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario anche quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2
Gli atti catastali (tra cui classamento e consistenza) sono impugnabili davanti al giudice tributario, confermando la giurisdizione del giudice tributario sulla materia.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1
termine di dodici mesi dalla presentazione della DOCFA per la determinazione della rendita catastale definitiva
Il termine di 12 mesi per la determinazione della rendita non ha natura perentoria ma ordinatoria: non impedisce al contribuente di richiedere variazioni successivamente e non rende definitiva la rendita originaria.
R.D. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8
le unità immobiliari sono distinte in categorie e ciascuna categoria in classi "a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche"
Il classamento si fonda sulle condizioni intrinseche ed estrinseche dell'immobile; tale valutazione va effettuata considerando la sostanza delle condizioni attuali dell'unità.
DPR 6 giugno 1949, n. 1142, art. 61
l'inclusione nelle varie categorie e classi va effettuata tenendo conto delle caratteristiche dell'unità immobiliare che influiscono sul reddito e mediante "gli opportuni confronti con le unità tipo"
La classificazione richiede confronto con unità tipo ma tale confronto deve essere coerente e non contraddittorio; prevale la capacità produttiva di reddito dell'immobile nella situazione attuale.
Circolare Ministero delle Finanze n. 5 del 14.3.1992
definizione di "abitazione di tipo signorile" come unità di elevata superficie, ubicate in zone di pregio, con caratteristiche costruttive, di finiture e dotazione di impianti e servizi di livello superiore
La qualificazione come "abitazione signorile" richiede standard qualitativi superiori; tale qualificazione deve essere valutata rispetto agli standard attuali e non solo rispetto al periodo di costruzione.
Massime di principio
- La procedura DOCFA può essere utilizzata in qualsiasi momento per chiedere la revisione del classamento se le condizioni di fatto o diritto originarie non risultano più veritiere; il contribuente può quindi sempre impugnare il diniego.
- Il termine di 12 mesi previsto dal DM 701/1994 per la determinazione della rendita non è perentorio: non produce irrevocabilità della classificazione e non preclude ulteriori istanze di variazione.
- Il classamento deve fondarsi sulla sostanza delle condizioni attuali dell'immobile (condizioni intrinseche ed estrinseche) e sulla sua capacità contributiva, non solo sulla storica attribuzione formale.
- I confronti con unità tipo sono obbligatori ma devono essere coerenti: se l'amministrazione usa parametri comparativi contraddittori (es. unità analoghe censite in categoria diversa), tali elementi possono indebolire l'accertamento e valorizzare la prova del contribuente.
- La prova tecnica prodotta dal contribuente (perizia/CTU) assume rilievo decisivo se non efficacemente contestata dall'Amministrazione; in presenza di adeguata documentazione il giudice può riformare il classamento.
- Il degrado o il deperimento nel tempo, anche se dovuto a normale vetustà e senza radicale ristrutturazione, può giustificare il declassamento se dimostrato e se incide sulla capacità reddituale dell'immobile.
- La motivazione dell'atto catastale deve permettere al contribuente di comprendere le ragioni del diniego; è sufficiente che l'atto indichi i dati oggettivi rilevati e i parametri comparativi applicati.
- In caso di contrasto tra classificazione originaria e situazione attuale prevale la valutazione oggettiva contemporanea; la storicità del classamento non garantisce la conservazione indefinita della categoria più elevata.
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