Sentenza del 23/05/2023 n. 311 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Processo tributario - cartella di pagamento - contributi pubblici - L. 598/1994 - revoca - impugnazione - giurisdizione tributaria - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 048 2021 00220246 81 00 relativa al ruolo n. 2021/003733, per un importo complessivo di € 51.115,91 (di cui € 32.251,48 per revoca contributo ex L. 598/1994, € 17.366,51 per interessi e € 3,40 per spese). La ricorrente deduceva un unico motivo di illegittimità consistente nella presunta carenza di motivazione della cartella circa i criteri di calcolo e la decorrenza degli interessi. Le resistenti eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario sostenendo che la cartella attiene alla revoca di contributi pubblici (rapporto di natura privatistica/di sovvenzione) e che gli importi ed interessi riportati rispecchiano quanto comunicato dall'ente erogatore.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda la revoca di contributi pubblici riconosciuti ai sensi della L. 598/1994 e che, secondo consolidata giurisprudenza, questioni attinenti alla revoca per inadempimento del beneficiario o alla ripetizione dell'erogato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (non tributario). Perciò la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 per ciascuna resistente.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1993, n. 598
Norma che disciplina i contributi per investimenti (innovazione tecnologica, tutela ambientale, ecc.). Nel caso esaminato il contributo revocato era stato concesso in base a questa legge; l'art. 11 costituisce il titolo normativo dell'agevolazione e dell'attività di controllo e revoca dell'ente erogatore.
Cass. Sez. Un.
ordinanza n. 1776/2013; ordinanza n. 1710/2013; ordinanza n. 150/2013
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di contributi: prevale la giurisdizione ordinaria quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge o quando la controversia riguarda l'erogazione/ripetizione per inadempimento del beneficiario; giurisdizione amministrativa quando si discute la fase procedimentale o vizi di legittimità del provvedimento attributivo.
Cass. Sez. U
sentenza n. 11625/2006; sentenza n. 11498/2008
Conferma il principio che le revoche di contributi pubblici, quando attengano alla fase di esecuzione/recupero per inadempimento, non rientrano nella competenza della giustizia tributaria.
Consiglio di Stato
Adunanza Plenaria 29 luglio 2013, n. 13 (n. 17 in alcuni testi)
Rileva e conferma il criterio di riparto giurisdizionale basato sulla natura della posizione soggettiva azionata (diritto soggettivo vs interesse legittimo) nelle controversie sui contributi pubblici.
Massime di principio
- Per stabilire quale giudice sia competente occorre valutare la natura del credito: se è una pretesa impositiva della P.A. la competenza è del giudice tributario; se è il corrispettivo di una prestazione/erogazione pubblica (contributo/sovvenzione) la competenza va verificata in base alla fase del rapporto.
- Se il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge o la controversia riguarda la fase esecutiva/di ripetizione del contributo per presunto inadempimento del beneficiario (sviamento di fondi, inosservanza obblighi), la giurisdizione è del giudice ordinario (non tributario).
- Se la controversia investe la fase procedimentale precedente all'attribuzione del beneficio, o riguarda annullamento/revoca per vizi di legittimità iniziali (contrasto col pubblico interesse), la posizione del ricorrente è un interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo (TAR/Consiglio di Stato).
- La contestazione di una cartella esattoriale basata sulla revoca di contributi pubblici spesso deve essere previamente diretta al giudice competente per materia: se si è in presenza di revoca per inadempimento, impugnare davanti al giudice tributario può determinare l'inammissibilità per difetto di giurisdizione.
- In casi simili è utile verificare il contenuto e la causale della cartella (se esplicita la revoca del contributo e la motivazione societaria) e le comunicazioni/provvedimenti amministrativi che hanno preceduto la riscossione, per orientarsi sul giudice competente e sul tipo di rimedio da esperire.
- Se la questione sostanziale riguarda il calcolo degli interessi o formalità nella cartella, tali profili possono essere secondari rispetto alla questione preliminare di giurisdizione: la mancanza di motivazione sugli interessi non evita l'esame preliminare sulla competenza del giudice.
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