Cassazione Penale, Sentenza n. 38502/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per ricettazione: 1) nullità per omesso esame dell'imputato (art. 178, 180, 210, 503 c.p.p.); 2) plurimi vizi di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) e lett. b)) in relazione alla responsabilità penale, all'oggetto materiale del reato (due personal computer rinvenuti nel veicolo), alla disponibilità del veicolo, alla riqualificazione in furto (art. 624 c.p.), all'applicabilità dell'attenuante/valutazione ai sensi dell'art. 648 c.p., comma 4, e al trattamento sanzionatorio (calcolo della pena).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omesso esame: l'imputato era assente senza giustificato impedimento all'udienza decisiva e l'esame richiede il suo consenso; il giudice ha legittimamente dichiarato chiusa l'istruttoria e invitato le parti a concludere. I molteplici motivi di doglianza sulla motivazione sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati: in presenza di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e Corte d'appello concordi) non è richiesto un esame analitico di ogni deduzione difensiva; la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione circa la riconducibilità dei beni al furto e la disponibilità del veicolo; non sussistono elementi idonei a riqualificare il fatto in furto per mancanza di prova dell'immediata riconducibilità del possesso al furto; la valutazione circa l'operatività dell'art. 648, comma 4 (valore e perdita di dati) è questione di merito adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione; infine il calcolo della pena è risultato congruamente giustificato.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
«sempre prescritta a pena di nullità, l’osservanza delle disposizioni concernenti: [...] lett. c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato»
La nozione di "intervento" comprende anche l'esercizio concreto del diritto di autodifesa (incluso il consenso all'esame); tuttavia l'omesso esame non è automaticamente nullità se l'imputato è assente senza giustificato impedimento e la mancata comparizione legittima la revoca dell'ammissione.
Norma richiamata nell'ambito delle nullità e dell'esame delle formalità procedurali; la Corte ha ritenuto non integrata la nullità processuale lamentata.
Norma sulla citazione di testi e parti; la Corte ha osservato che la citazione disposta in udienza può riguardare solo i testi e non implica obbligo di calendarizzare l'esame dell'imputato.
Richiamata tra le disposizioni processuali sanzionate a pena di nullità; comunque la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie previste.
art. 111 Cost.
Richiamato come principio del giusto processo; la Corte ha bilanciato il diritto dell'imputato a rimanere assente con il diritto di difesa e ha ritenuto la decisione compatibile con il giusto processo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiede specificità nella censura della motivazione; la Corte ha ritenuto molti motivi aspecifici o meramente ridondanti, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice di merito su valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Invocata per presunta violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa, non emergendo errori di diritto tali da giustificare cassazione.
art. 468, 477 e 145 disp. att. cod. proc. pen. e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamate le norme sull'organizzazione dell'udienza e sulle notifiche: tali disposizioni consentono la citazione isolata di testi senza necessaria intimazione dell'imputato a comparire per l'esame.
Invocata nella prospettazione di riqualificazione in furto; la Corte ha ricordato che la mera detenzione non è sufficiente a provare il reato di furto senza elementi che colleghino immediatamente il possesso al furto.
art. 648 c.p., comma 4 (ricettazione)
La valutazione sull'operatività dell'attenuante/criteri di particolare tenuità è rimessa al giudice di merito: il valore del bene è elemento concorrente e non esclusivo; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito in ordine al valore e alla perdita di dati.
Richiamato come parametro per la valutazione della circostanza attenuante (profili oggettivi e soggettivi): la Corte ha osservato che i giudici di merito hanno adeguatamente considerato tali parametri.
Richiamato nella giurisprudenza citata sul principio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte precisa che ciò non amplia il sindacato sulla motivazione in Cassazione.
Massime di principio
- La mancata comparizione dell'imputato, se ingiustificata, può legittimare il rifiuto del rinvio e non determina automaticamente la nullità del processo: l'esame dell'imputato è subordinato al suo consenso e alla sua presenza.
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche (art. 606 c.p.p.); in caso di doppia conforme (pronuncia di primo grado e appello concordi) la Cassazione non è tenuta a esaminare in dettaglio ogni deduzione difensiva.
- La mera detenzione di beni provento di reato non è di per sé prova della commissione del furto: per riqualificare la condotta in furto occorrono elementi che dimostrino l'immediata riconducibilità del possesso al furto.
- La valutazione dell'operatività di attenuanti legate al valore del bene (art. 648 c.p., comma 4) e della conseguente misura della pena è questione di merito, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione risulti mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Per evitare lo stallo processuale, il diritto dell'imputato a non presentarsi e il suo diritto alla difesa (incluso l'esame) devono essere bilanciati: la scelta di non comparire comporta il rischio di perdere l'occasione processuale richiesta dal difensore.
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