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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38502/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per ricettazione: 1) nullità per omesso esame dell'imputato (art. 178, 180, 210, 503 c.p.p.); 2) plurimi vizi di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) e lett. b)) in relazione alla responsabilità penale, all'oggetto materiale del reato (due personal computer rinvenuti nel veicolo), alla disponibilità del veicolo, alla riqualificazione in furto (art. 624 c.p.), all'applicabilità dell'attenuante/valutazione ai sensi dell'art. 648 c.p., comma 4, e al trattamento sanzionatorio (calcolo della pena).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omesso esame: l'imputato era assente senza giustificato impedimento all'udienza decisiva e l'esame richiede il suo consenso; il giudice ha legittimamente dichiarato chiusa l'istruttoria e invitato le parti a concludere. I molteplici motivi di doglianza sulla motivazione sono stati ritenuti aspecifici o manifestamente infondati: in presenza di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e Corte d'appello concordi) non è richiesto un esame analitico di ogni deduzione difensiva; la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione circa la riconducibilità dei beni al furto e la disponibilità del veicolo; non sussistono elementi idonei a riqualificare il fatto in furto per mancanza di prova dell'immediata riconducibilità del possesso al furto; la valutazione circa l'operatività dell'art. 648, comma 4 (valore e perdita di dati) è questione di merito adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione; infine il calcolo della pena è risultato congruamente giustificato.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    «sempre prescritta a pena di nullità, l’osservanza delle disposizioni concernenti: [...] lett. c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato»

    La nozione di "intervento" comprende anche l'esercizio concreto del diritto di autodifesa (incluso il consenso all'esame); tuttavia l'omesso esame non è automaticamente nullità se l'imputato è assente senza giustificato impedimento e la mancata comparizione legittima la revoca dell'ammissione.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle nullità e dell'esame delle formalità procedurali; la Corte ha ritenuto non integrata la nullità processuale lamentata.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma sulla citazione di testi e parti; la Corte ha osservato che la citazione disposta in udienza può riguardare solo i testi e non implica obbligo di calendarizzare l'esame dell'imputato.

  • art. 503 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le disposizioni processuali sanzionate a pena di nullità; comunque la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie previste.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio del giusto processo; la Corte ha bilanciato il diritto dell'imputato a rimanere assente con il diritto di difesa e ha ritenuto la decisione compatibile con il giusto processo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiede specificità nella censura della motivazione; la Corte ha ritenuto molti motivi aspecifici o meramente ridondanti, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice di merito su valutazioni di fatto adeguatamente motivate.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocata per presunta violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa, non emergendo errori di diritto tali da giustificare cassazione.

  • art. 468, 477 e 145 disp. att. cod. proc. pen. e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamate le norme sull'organizzazione dell'udienza e sulle notifiche: tali disposizioni consentono la citazione isolata di testi senza necessaria intimazione dell'imputato a comparire per l'esame.

  • art. 624 c.p. (furto)

    Invocata nella prospettazione di riqualificazione in furto; la Corte ha ricordato che la mera detenzione non è sufficiente a provare il reato di furto senza elementi che colleghino immediatamente il possesso al furto.

  • art. 648 c.p., comma 4 (ricettazione)

    La valutazione sull'operatività dell'attenuante/criteri di particolare tenuità è rimessa al giudice di merito: il valore del bene è elemento concorrente e non esclusivo; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito in ordine al valore e alla perdita di dati.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la valutazione della circostanza attenuante (profili oggettivi e soggettivi): la Corte ha osservato che i giudici di merito hanno adeguatamente considerato tali parametri.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata sul principio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte precisa che ciò non amplia il sindacato sulla motivazione in Cassazione.

Massime di principio

  • La mancata comparizione dell'imputato, se ingiustificata, può legittimare il rifiuto del rinvio e non determina automaticamente la nullità del processo: l'esame dell'imputato è subordinato al suo consenso e alla sua presenza.
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche (art. 606 c.p.p.); in caso di doppia conforme (pronuncia di primo grado e appello concordi) la Cassazione non è tenuta a esaminare in dettaglio ogni deduzione difensiva.
  • La mera detenzione di beni provento di reato non è di per sé prova della commissione del furto: per riqualificare la condotta in furto occorrono elementi che dimostrino l'immediata riconducibilità del possesso al furto.
  • La valutazione dell'operatività di attenuanti legate al valore del bene (art. 648 c.p., comma 4) e della conseguente misura della pena è questione di merito, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione risulti mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Per evitare lo stallo processuale, il diritto dell'imputato a non presentarsi e il suo diritto alla difesa (incluso l'esame) devono essere bilanciati: la scelta di non comparire comporta il rischio di perdere l'occasione processuale richiesta dal difensore.

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