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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21469/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Cagliari per presunta violazione di legge e motivazione apparente. Denunciano in particolare la mancata verifica di dati indiziari, l'errata interpretazione della semplice suddivisione in otto lotti come prova di un piano di frazionamento a scopo edificatorio (contro l'ipotesi difensiva che la suddivisione fosse funzionale alla commerciabilità), la compatibilità delle superfici con destinazione agricola, l'ubicazione dei lotti ritenuta incompatibile con una lottizzazione abusiva, presunte contraddizioni sulla distanza dall'abitato, la mancata considerazione delle perizie difensive (ing. Boggia, ing. Buono), questioni relative alla qualità di imprenditore agricolo degli acquirenti, la qualificazione come abitativa di due immobili e la presunta assenza di motivazione sull'elemento psicologico (dolo) del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione adeguata e puntuale, avendo rilevato non solo un piano di frazionamento ma un effettivo frazionamento accompagnato da attività fraudolente (tra cui la falsa attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo) e dalla costruzione di edifici residenziali in assenza di disponibilità di volumetrie residenziali. Ha spiegato l'irrilevanza della mera compatibilità delle superfici con uso agricolo quando sia emerso un reale mutamento del territorio e ha richiamato il principio secondo cui la lottizzazione abusiva può configurarsi anche in assenza di opere di urbanizzazione, quando il frazionamento sia finalizzato in modo inequivocabile all'edificazione. Ha inoltre ritenuto adeguatamente provato il dolo attraverso le condotte fraudolente e ha escluso l'errore scusabile imputabile ai pubblici funzionari. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000, determinata in via equitativa.

Norme richiamate

  • DPR 6 giugno 2001 n. 380, art. 44 comma 1 lettera c)

    art. 44 comma 1 lett. c) DPR 380/01

    L'articolo è stato applicato in relazione alla lottizzazione abusiva: la Corte ha valutato che il frazionamento del terreno a scopo edificatorio, accompagnato da attività fraudolente e realizzazioni edilizie di natura residenziale, integra il reato previsto dalla norma anche in assenza di opere di urbanizzazione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza Corte cost. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in rapporto alla valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per escludere la buona fede dei ricorrenti ma ha comunque disposto il pagamento in favore della Cassa delle Ammende in equità

Massime di principio

  • Per la cassazione è fondamentale il confronto diretto e specifico con la motivazione della decisione impugnata: motivazioni frammentate o generiche che non si confrontano con le ragioni del provvedimento portano all'inammissibilità del ricorso
  • La lottizzazione abusiva può configurarsi anche senza l'esecuzione di opere di urbanizzazione: è sufficiente un frazionamento del suolo finalizzato in modo inequivocabile all'edificazione o attività negoziali che realizzino un pericolo concreto per la pianificazione urbanistica pubblica
  • La mera compatibilità di superfici con requisiti agricoli non esclude la lottizzazione abusiva se risultano evidenze di mutamento effettivo della destinazione d'uso e di iniziative speculative (es. vendita per finalità residenziali, costruzione di edifici residenziali)
  • La falsa attribuzione della qualità di imprenditore agricolo costituisce un indice rilevante di attività fraudolenta nell'ambito di piani di frazionamento a scopo edificatorio e può contribuire a provare il dolo
  • Nei reati di natura progressiva o permanente (come la lottizzazione mista) il termine di prescrizione può iniziare a decorrere solo dopo il completamento dell'attività negoziale e, se presenti, delle attività di edificazione; ciò va considerato nella valutazione dei tempi di estinzione del reato
  • In sede di impugnazione occorre puntualmente confutare le argomentazioni probatorie e le conclusioni della sentenza impugnata; la semplice reiterazione di tesi difensive senza un'argomentazione nuova e specifica rispetto alla motivazione resa è inefficace

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