Cassazione Penale, Ordinanza n. 34427/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione. Rimane ferma la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, già confermata in appello, mentre è stata solo rideterminata in mitius la pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello che, pur rideterminando in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 182, 533 e 546 c.p.p. e agli artt. 216, comma 1, n. 1 e comma 2, 219 e 223 l. fall., lamentando in particolare carenze sulla prova del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sulla destinazione delle somme oggetto di contestazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione circa la valutazione della condotta dolosa. Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 99, 133 e 62-bis c.p. e degli artt. 30 e 31 l. 646/1982, nonché vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento delle attenuanti richieste e per la commisurazione della pena. La Corte rileva che le censure sono generiche, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una diversa lettura dei fatti senza dedurre specificamente il travisamento della prova.
Norme richiamate
Sono richiamati come parametri di censura, ma la Corte osserva che il ricorso non formula doglianze specifiche e si limita a contestazioni generiche sulla motivazione e sulla valutazione probatoria.
artt. 216, comma 1, n. 1, comma 2, 219 e 223 legge fallimentare
Costituiscono la base normativa della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale confermata in appello.
Sono evocati per contestare il diniego delle attenuanti e il trattamento sanzionatorio, ma la censura è ritenuta assertiva e non confrontata con le ragioni della sentenza impugnata.
Sono richiamati dal ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte non ne affronta il merito perché la censura è generica.
Viene applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti o delle prove senza confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo della decisione impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione richiede censure puntuali e specifiche; non è sufficiente lamentare in modo generico l'omessa valutazione di alcune prove o l'assenza di dimostrazione di un danno.
- La censura sul dolo o sulla destinazione delle somme, nei reati fallimentari patrimoniali, deve attaccare in modo diretto le ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità, altrimenti è inammissibile.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; enunciazioni assertive non consentono il controllo di legittimità.
- L'evidente inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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