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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01343/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputandolo manifestamente infondato perché il Tribunale aveva correttamente revocato la sospensione condizionale della pena in presenza di una sopravvenuta condanna irrevocabile per fatti anteriori, idonea a far superare il limite di legge del cumulo delle pene. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del 9 giugno 2025 con cui il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p. il beneficio della sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione concesso con sentenza dell'8 novembre 2022, irrevocabile dal 13 settembre 2023. La revoca è stata disposta perché è sopravvenuta una nuova condanna, divenuta irrevocabile il 29 giugno 2024, per delitti anteriormente commessi, con pena che, sommata a quella già irrogata, supera il limite di legge. In cassazione il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe applicato correttamente la disciplina sulla revoca del beneficio; la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 2, c.p.

    Consente la revoca della sospensione condizionale della pena quando sopravviene una condanna per delitti anteriormente commessi, se la pena cumulata supera il limite di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena può essere revocata in sede esecutiva quando, dopo la concessione del beneficio, intervenga una condanna irrevocabile per fatti anteriori la cui pena, cumulata con quella già inflitta, superi il limite stabilito dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso contro un'ordinanza di revoca della sospensione condizionale è inammissibile quando si risolva in una censura manifestamente infondata sulla corretta applicazione della norma da parte del giudice dell'esecuzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se non ricorrono cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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