Sentenza n. 2080/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del giudizio collegiale espresso in data 14 marzo 2025 dalla Commissione ASN per la I fascia, settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura (cfr. DOC. 1 - decisione impugnata ASN del 14 03 2025) relativo alla domanda n. 130245 della Prof.ssa Gallico (cfr. DOC. 2 - domanda n. 130245), recante esito negativo di idoneità scientifica - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale negativo della Commissione ASN sulla domanda di abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il giudizio negativo espresso dalla Commissione ASN nella tornata 2023-2025, nonostante il superamento dei tre valori-soglia bibliometrici, la presentazione di quindici pubblicazioni coerenti con il settore, sottoposte a peer review e dotate di buona collocazione editoriale, nonché il possesso di sei titoli selezionati dalla Commissione. Ha dedotto il difetto di motivazione, l'utilizzo di formule generiche e apodittiche quali "produzione compilativa", "poco originale" e "di scarso impatto", la mancata concreta applicazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016 e la contraddittorietà del giudizio rispetto agli elementi positivi riconosciuti dalla stessa Commissione, tra cui il superamento delle soglie, la continuità della produzione, la collocazione editoriale e la riconoscibilità del contributo individuale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la Commissione, pur riconoscendo il superamento dei valori-soglia, la buona collocazione editoriale, la complessiva continuità della produzione e la piena riconoscibilità del contributo individuale, ha motivato il giudizio negativo mediante formule estremamente sintetiche e generiche, senza descrivere né esaminare concretamente le singole pubblicazioni e senza indicare i presupposti della ritenuta carenza di originalità, innovatività, qualità elevata e impatto nella comunità scientifica. I giudizi individuali non hanno colmato tale carenza. La motivazione è stata quindi ritenuta apodittica, non personalizzata, non verificabile e inidonea a rendere intelligibile il percorso logico seguito dalla Commissione, con conseguente violazione degli obblighi di motivazione e dei criteri normativi di valutazione. L'annullamento è stato disposto in parte qua, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. L'Amministrazione dovrà riesaminare la candidata, entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante una Commissione in diversa composizione: trenta giorni per la nomina e sessanta per il nuovo giudizio. Dovranno essere rivalutate esclusivamente le pubblicazioni, ferme le valutazioni già positive sui titoli. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Prevede il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda alla disciplina attuativa le modalità della procedura.
Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell'attività scientifica, nonché delle modalità di scelta e rilevanza dei criteri da parte delle Commissioni.
Nelle procedure di abilitazione ... la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati
Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sulle pubblicazioni e sui titoli contenuti nella domanda.
a) la coerenza ... b) l’apporto individuale ... c) la qualità ... d) la collocazione editoriale ... e) il numero e il tipo ... f) la rilevanza delle pubblicazioni
Stabilisce i criteri autonomi che devono essere considerati nella valutazione delle pubblicazioni; il giudizio negativo deve confrontarsi concretamente con tali criteri.
Disciplina la valutazione dei titoli, imponendo l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica e del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione.
Subordina il conferimento dell'abilitazione alla valutazione positiva dell'impatto e dei titoli, nonché alla valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri applicabili.
È richiamato quale fondamento del requisito della qualità elevata delle pubblicazioni, la cui negazione deve essere sorretta da una motivazione concreta.
un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale
La valutazione dell'impatto significativo, anche internazionale, deve essere motivata mediante l'indicazione dei presupposti concreti della conclusione negativa.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accoglimento, di adottare le misure idonee a conformare l'azione amministrativa, imponendo nella specie il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro un termine stabilito.
Massime di principio
- Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio negativo sulle pubblicazioni deve essere congruamente motivato mediante almeno una sintetica descrizione e un concreto esame delle opere presentate, con l'indicazione delle ragioni per cui esse non soddisfano i criteri normativi di valutazione.
- La Commissione ASN non può limitarsi ad affermare apoditticamente che la produzione scientifica è compilativa, non originale, non innovativa o priva di impatto; deve indicare, sia pure sinteticamente, i presupposti concreti di tali conclusioni, così da rendere verificabile il percorso logico-valutativo.
- La discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione della qualità scientifica non esclude il sindacato giurisdizionale sulla sufficienza, intelligibilità e non contraddittorietà della motivazione.
- Quando la Commissione riconosce elementi positivi quali il superamento delle soglie bibliometriche, la buona collocazione editoriale, la continuità della produzione e la riconoscibilità del contributo individuale, il giudizio negativo deve spiegare concretamente perché tali elementi non conducano alla valutazione positiva delle pubblicazioni.
- In caso di annullamento del giudizio ASN per carenza motivazionale nella valutazione delle pubblicazioni, il riesame può essere limitato a tale segmento della procedura, ferme le valutazioni già positivamente espresse sui titoli, e deve essere affidato a una Commissione in diversa composizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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