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Sentenza

Sentenza n. 2080/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del giudizio collegiale espresso in data 14 marzo 2025 dalla Commissione ASN per la I fascia, settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura (cfr. DOC. 1 - decisione impugnata ASN del 14 03 2025) relativo alla domanda n. 130245 della Prof.ssa Gallico (cfr. DOC. 2 - domanda n. 130245), recante esito negativo di idoneità scientifica - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202506348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale negativo della Commissione ASN sulla domanda di abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il giudizio negativo espresso dalla Commissione ASN nella tornata 2023-2025, nonostante il superamento dei tre valori-soglia bibliometrici, la presentazione di quindici pubblicazioni coerenti con il settore, sottoposte a peer review e dotate di buona collocazione editoriale, nonché il possesso di sei titoli selezionati dalla Commissione. Ha dedotto il difetto di motivazione, l'utilizzo di formule generiche e apodittiche quali "produzione compilativa", "poco originale" e "di scarso impatto", la mancata concreta applicazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016 e la contraddittorietà del giudizio rispetto agli elementi positivi riconosciuti dalla stessa Commissione, tra cui il superamento delle soglie, la continuità della produzione, la collocazione editoriale e la riconoscibilità del contributo individuale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la Commissione, pur riconoscendo il superamento dei valori-soglia, la buona collocazione editoriale, la complessiva continuità della produzione e la piena riconoscibilità del contributo individuale, ha motivato il giudizio negativo mediante formule estremamente sintetiche e generiche, senza descrivere né esaminare concretamente le singole pubblicazioni e senza indicare i presupposti della ritenuta carenza di originalità, innovatività, qualità elevata e impatto nella comunità scientifica. I giudizi individuali non hanno colmato tale carenza. La motivazione è stata quindi ritenuta apodittica, non personalizzata, non verificabile e inidonea a rendere intelligibile il percorso logico seguito dalla Commissione, con conseguente violazione degli obblighi di motivazione e dei criteri normativi di valutazione. L'annullamento è stato disposto in parte qua, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. L'Amministrazione dovrà riesaminare la candidata, entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante una Commissione in diversa composizione: trenta giorni per la nomina e sessanta per il nuovo giudizio. Dovranno essere rivalutate esclusivamente le pubblicazioni, ferme le valutazioni già positive sui titoli. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda alla disciplina attuativa le modalità della procedura.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell'attività scientifica, nonché delle modalità di scelta e rilevanza dei criteri da parte delle Commissioni.

  • art. 3 d.m. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione ... la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati

    Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sulle pubblicazioni e sui titoli contenuti nella domanda.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    a) la coerenza ... b) l’apporto individuale ... c) la qualità ... d) la collocazione editoriale ... e) il numero e il tipo ... f) la rilevanza delle pubblicazioni

    Stabilisce i criteri autonomi che devono essere considerati nella valutazione delle pubblicazioni; il giudizio negativo deve confrontarsi concretamente con tali criteri.

  • art. 5 d.m. 120/2016

    Disciplina la valutazione dei titoli, imponendo l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica e del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    Subordina il conferimento dell'abilitazione alla valutazione positiva dell'impatto e dei titoli, nonché alla valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri applicabili.

  • art. 7 d.m. 120/2016

    È richiamato quale fondamento del requisito della qualità elevata delle pubblicazioni, la cui negazione deve essere sorretta da una motivazione concreta.

  • Allegato B al d.m. 120/2016

    un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale

    La valutazione dell'impatto significativo, anche internazionale, deve essere motivata mediante l'indicazione dei presupposti concreti della conclusione negativa.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento, di adottare le misure idonee a conformare l'azione amministrativa, imponendo nella specie il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro un termine stabilito.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio negativo sulle pubblicazioni deve essere congruamente motivato mediante almeno una sintetica descrizione e un concreto esame delle opere presentate, con l'indicazione delle ragioni per cui esse non soddisfano i criteri normativi di valutazione.
  • La Commissione ASN non può limitarsi ad affermare apoditticamente che la produzione scientifica è compilativa, non originale, non innovativa o priva di impatto; deve indicare, sia pure sinteticamente, i presupposti concreti di tali conclusioni, così da rendere verificabile il percorso logico-valutativo.
  • La discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione della qualità scientifica non esclude il sindacato giurisdizionale sulla sufficienza, intelligibilità e non contraddittorietà della motivazione.
  • Quando la Commissione riconosce elementi positivi quali il superamento delle soglie bibliometriche, la buona collocazione editoriale, la continuità della produzione e la riconoscibilità del contributo individuale, il giudizio negativo deve spiegare concretamente perché tali elementi non conducano alla valutazione positiva delle pubblicazioni.
  • In caso di annullamento del giudizio ASN per carenza motivazionale nella valutazione delle pubblicazioni, il riesame può essere limitato a tale segmento della procedura, ferme le valutazioni già positivamente espresse sui titoli, e deve essere affidato a una Commissione in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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