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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00364/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Una professionista aveva agito in giudizio chiedendo il pagamento di compensi per collaborazione professionale e la restituzione di somme versate alla controparte per un’operazione immobiliare non perfezionata e per altri esborsi. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e la Corte d’Appello aveva ulteriormente ridotto la condanna, ritenendo che parte del credito per compenso fosse già compreso negli assegni sottoscritti dalla debitrice e che, insieme al riconoscimento di debito, tali documenti invertissero l’onere della prova, non assolto dalla convenuta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia sull’eccezione di abuso di biancosegno; violazione delle regole sulle prove testimoniali, sul loro valore e sull’onere della prova, con richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; errata qualificazione degli assegni come promesse di pagamento e del riconoscimento di debito; erronea valutazione dell’incapacità a testimoniare di alcuni testi asseritamente interessati; illegittima regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi e ha ritenuto il sesto motivo inammissibile e comunque infondato. Ha confermato l’impostazione della Corte d’Appello secondo cui gli assegni e il riconoscimento di debito producevano un effetto di inversione dell’onere probatorio, restando a carico della ricorrente la prova dell’estinzione del debito. Ha inoltre escluso che i motivi consentissero una rivalutazione del merito o che fosse configurabile, nel caso concreto, l’incapacità a testimoniare dei testi indicati. Quanto alle spese, ha ribadito che la compensazione parziale e la distribuzione delle spese di merito rientrano nel potere discrezionale del giudice, sindacabile solo entro limiti molto ristretti, e che il governo delle spese va rapportato all’esito complessivo della lite. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità perché la resistente è rimasta intimata. È stata altresì rilevata la questione dell’ulteriore contributo unificato, ma la formulazione finale del testo è tronca.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omissione di pronuncia è stata ritenuta non correttamente veicolata e comunque non dimostrata secondo gli oneri di specifica allegazione e trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    I motivi formalmente di violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità processuale va dedotta indicando specificamente il vizio e gli atti rilevanti, pena l’inammissibilità della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È necessario individuare un fatto storico decisivo omesso; non è consentito censurare la mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione delle prove.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione delle prove.

  • art. 2723 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ribadisce che il vaglio dell’attendibilità e del peso delle prove è riservato al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta perché non risultava una violazione delle prove legali, ma solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 246 c.p.c.

    L’incapacità a testimoniare richiede un interesse concreto, attuale e tale da legittimare la partecipazione al giudizio; nel caso concreto i testimoni contestati non avevano tale interesse nel giudizio di merito.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della testimonianza, ove non tempestivamente eccepita, può considerarsi sanata.

  • art. 1988 c.c.

    Gli assegni richiamati dalla Corte territoriale sono stati considerati idonei, nel contesto probatorio descritto, a fondare l’inversione dell’onere della prova come promesse di pagamento.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato insieme ad altre norme per contestare la qualificazione dei documenti e delle deposizioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa natura degli assegni, ma senza successo perché la censura implicava una nuova valutazione del fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, valutato sull’esito complessivo del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione, anche parziale, delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti previsti dalla legge applicabile ratione temporis.

  • art. 186 ter c.p.c.

    Citato come riferimento all’ordinanza monitoria/esecutiva ottenuta sulla base degli assegni, nel contesto della ricostruzione fattuale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato come criterio per valutare l’interesse del teste: l’interesse deve essere concreto e attuale, non solo ipotetico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito, delle prove testimoniali e documentali o dell’attendibilità dei testimoni.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di nullità processuale richiede specifica indicazione dell’eccezione o domanda trascurata e trascrizione degli atti processuali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sussiste solo quando il teste abbia un interesse concreto, attuale e qualificato tale da renderlo sostanzialmente parte del rapporto controverso; un interesse solo potenziale o riferito ad altra controversia non basta.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e del peso da attribuire alle deposizioni è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • Un riconoscimento di debito o una promessa di pagamento possono determinare l’inversione dell’onere probatorio, ponendo a carico del debitore la prova dell’estinzione dell’obbligazione.
  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale e la ripartizione in quote sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi tenendo conto dell’esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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