Cassazione Penale, Ordinanza n. 32436/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la decisione della Corte territoriale deducendo, con i primi, secondo, terzo e sesto motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione, prospettando una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie e testimoniali. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 188 cod. proc. pen., sostenendo che al testimone fossero state rivolte domande suggestive. Con il quinto motivo ha censurato la motivazione relativa alla sussistenza del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 cod. pen. Con il settimo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi, il secondo, il terzo e il sesto motivo inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché l'eccezione relativa alle domande suggestive deve essere proposta davanti al giudice innanzi al quale la prova viene formata. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato e limitandosi ad affermazioni assertive. Il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato, essendo il diniego delle circostanze sorretto da motivazione congrua, fondata sulla gravità dei fatti e sulla totale assenza di resipiscenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che le censure potessero fondare un controllo di legittimità, rilevando che gran parte dei motivi sollecitava una nuova valutazione delle prove, mentre le ulteriori doglianze erano infondate o prive di specificità. Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva del 6 giugno 2026 non sono state ritenute idonee a superare tali conclusioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la motivazione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, senza ridefinire in astratto gli elementi costitutivi della fattispecie.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata e indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche posti a sostegno della censura.
La doglianza relativa alle domande suggestive deve essere proposta davanti al giudice innanzi al quale si forma la prova; nei gradi successivi è valutabile la motivazione sulla decisione concernente l'eccezione.
Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti non è necessario esaminare ogni singolo parametro o circostanza indicata dalla norma, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivamente valutabili.
art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la forma della denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, sollecita una nuova lettura delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica di manifeste illogicità immediatamente percepibili e non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito o di verificarne nuovamente la corrispondenza alle acquisizioni processuali.
- L'eccezione relativa alla proposizione di domande suggestive deve essere sollevata davanti al giudice innanzi al quale la prova testimoniale viene formata; nei successivi gradi di giudizio può essere censurata soltanto la motivazione con cui l'eccezione sia stata accolta o rigettata.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e si limita ad affermazioni assertive, prive dell'indicazione degli elementi fattuali e delle ragioni giuridiche posti a sostegno della censura.
- Nel diniego delle circostanze attenuanti il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni parametro dell'art. 133 c.p. o ogni circostanza prospettata dalla difesa, purché indichi gli elementi decisivi della valutazione o l'assenza di elementi positivamente valutabili.
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