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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12811/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice nei confronti di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra due coeredi debitori e un'acquirente terza, deducendo che il trasferimento fosse preordinato a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale del credito vantato in forza di un decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando inefficace l'atto di vendita; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione dell'acquirente. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) ha denunciato vizi processuali e violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, sostenendo che la decisione si fondasse illegittimamente su una ricostruzione dei fatti diversa, e che il giudizio di usucapione a monte avrebbe dovuto vedere la partecipazione del creditore ipotecario/pignorante; 2) ha eccepito la violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza del Tribunale di Bologna avrebbe già risolto la questione dell'opponibilità della sentenza di usucapione al creditore; 3) ha contestato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, sostenendo che il preliminare fosse stato concluso con un terzo estraneo al debito e che, in ogni caso, l'eventuale inefficacia avrebbe potuto riguardare solo una quota del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi e il terzo motivo inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, e ha ritenuto infondata la censura sul giudicato esterno per difetto di prova della sua formazione. Ha inoltre confermato il principio per cui, ai fini della revocatoria, l'eventus damni va apprezzato con riferimento al contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo va valutato al momento del preliminare; ha altresì ribadito che il giudizio di usucapione non è opponibile al creditore che non sia stato evocato in causa quando la sua garanzia sia già opponibile, e che il preteso giudicato esterno deve essere provato con la produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione dell'acquirente e, in sostanza, mantenuto ferma la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti del creditore. La Corte ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni va verificato con riferimento al contratto definitivo, mentre la consapevolezza del pregiudizio del terzo acquirente va valutata al momento del preliminare, cioè quando si forma la scelta negoziale rilevante.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può spiegare efficacia solo se la sua formazione sia provata in modo certo; non basta l'allegazione della decisione, occorrendo la produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria.

  • art. 102 c.p.c.

    Nel giudizio di usucapione devono partecipare i soggetti la cui posizione giuridica è direttamente incisa dall'esito della domanda, quando la sentenza sia destinata a incidere sulla garanzia del creditore già opponibile.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata avanzata dalla ricorrente, ma la Corte non vi ha dato seguito perché i motivi erano inammissibili o infondati.

  • artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132 n. 4, 336, 337, 345, 404 c.p.c.

    Sono state invocate dalla ricorrente per denunciare pretesi vizi processuali e di motivazione, ma la Corte ha osservato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di legittimità della motivazione e del giusto processo, senza che la Corte ravvisasse alcuna violazione.

  • art. 2915, comma 2, c.c.

    È richiamato come fondamento del principio per cui non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante gli atti e le domande trascritti dopo il pignoramento.

  • art. 58 del Testo Unico Bancario

    È il titolo del subentro della controricorrente, cessionaria del credito già azionato dalla società originaria.

  • art. 96 c.p.c.

    Era stata richiesta in primo grado la condanna per responsabilità aggravata, ma dal testo non emerge che sia stata accolta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115 del 2002

    Richiamato congiuntamente al comma 1 quater per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già accertati in appello: le doglianze che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, mirano in concreto a un terzo grado di merito sono inammissibili.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio per il creditore va verificato con riguardo all'atto definitivo di trasferimento, mentre la partecipazione consapevole del terzo va apprezzata al momento del preliminare, che rappresenta il momento decisivo della scelta negoziale.
  • Il contratto preliminare di vendita non ha effetti traslativi e, di per sé, non costituisce atto di disposizione patrimoniale revocabile; rileva invece il definitivo che dà esecuzione all'obbligazione assunta.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se la parte che lo invoca ne provi con certezza l'esistenza e la formazione, mediante produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria.
  • Nel giudizio di usucapione, quando il bene è già gravato da una posizione creditoria opponibile trascritta o iscritta prima della domanda, la partecipazione del creditore può essere necessaria per evitare che la sentenza gli sia opposta senza contraddittorio.
  • La sentenza di usucapione non può pregiudicare il creditore che non sia stato parte del giudizio, se la sua posizione di garanzia risultava già opponibile secondo le regole della trascrizione e del conflitto tra formalità pubblicitarie.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProvePossesso
RamiContrattiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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