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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20543/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro una sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè all'esito di concordato sanzionatorio. L'imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per un reato in materia di stupefacenti, ha dedotto motivi inerenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata, chiedendo in sostanza una rivalutazione dell'accordo sanzionatorio e della decisione di merito. La Corte rileva però che tali censure non sono consentite nel giudizio definito con concordato in appello, perché incompatibili con l'avvenuto accordo tra le parti e con la struttura del rito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso proposto avverso la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., ritenendo che i motivi dedotti fossero non consentiti dalla legge, in quanto attinenti alla motivazione sulla responsabilità e alla pena concordata. Ha inoltre precisato che la pena pattuita non era affetta da illegalità, poiché il vizio di illegalità riguarda solo le ipotesi in cui la sanzione superi i limiti edittali generali o quelli previsti dalla singola fattispecie, ovvero si traduca surrettiziamente in un cumulo materiale di pene. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza appellata era stata pronunciata all'esito di concordato sanzionatorio; in tale sede sono inammissibili i motivi di ricorso incompatibili con l'accordo delle parti, in particolare quelli che investono responsabilità e dosimetria della pena concordata.

  • art. 337 c.p.

    È uno dei reati oggetto della decisione impugnata; non viene affrontato nel merito, ma soltanto richiamato come titolo di reato della sentenza di appello.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È l'altro reato oggetto della sentenza impugnata; non viene esaminato nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 23 c.p.

    Richiamato, insieme agli artt. 65 e 71 ss. c.p., per delimitare il concetto di illegalità della pena ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 65 c.p.

    Richiamato quale parametro per verificare l'eventuale illegalità della pena.

  • art. 71 c.p.

    Richiamato, insieme agli artt. 23 e 65 c.p., per individuare i limiti edittali rilevanti ai fini del sindacato sulla legalità della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure incompatibili con il concordato sanzionatorio, come contestazioni sulla motivazione in punto di responsabilità o sulla pena esattamente corrispondente all'accordo delle parti.
  • La nozione di illegalità della pena, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, va intesa in senso rigoroso: ricorre solo quando la pena superi i limiti edittali generali o quelli previsti per la specifica fattispecie, oppure quando la sua determinazione realizzi in modo surrettizio un cumulo materiale di pene.
  • In presenza di ricorso inammissibile proposto senza dedurre un effettivo vizio di legalità della pena, la Corte può definire il procedimento de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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