Cassazione Penale, Ordinanza n. 20543/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro una sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè all'esito di concordato sanzionatorio. L'imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per un reato in materia di stupefacenti, ha dedotto motivi inerenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata, chiedendo in sostanza una rivalutazione dell'accordo sanzionatorio e della decisione di merito. La Corte rileva però che tali censure non sono consentite nel giudizio definito con concordato in appello, perché incompatibili con l'avvenuto accordo tra le parti e con la struttura del rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso proposto avverso la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., ritenendo che i motivi dedotti fossero non consentiti dalla legge, in quanto attinenti alla motivazione sulla responsabilità e alla pena concordata. Ha inoltre precisato che la pena pattuita non era affetta da illegalità, poiché il vizio di illegalità riguarda solo le ipotesi in cui la sanzione superi i limiti edittali generali o quelli previsti dalla singola fattispecie, ovvero si traduca surrettiziamente in un cumulo materiale di pene. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza appellata era stata pronunciata all'esito di concordato sanzionatorio; in tale sede sono inammissibili i motivi di ricorso incompatibili con l'accordo delle parti, in particolare quelli che investono responsabilità e dosimetria della pena concordata.
È uno dei reati oggetto della decisione impugnata; non viene affrontato nel merito, ma soltanto richiamato come titolo di reato della sentenza di appello.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È l'altro reato oggetto della sentenza impugnata; non viene esaminato nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Richiamato, insieme agli artt. 65 e 71 ss. c.p., per delimitare il concetto di illegalità della pena ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Richiamato quale parametro per verificare l'eventuale illegalità della pena.
Richiamato, insieme agli artt. 23 e 65 c.p., per individuare i limiti edittali rilevanti ai fini del sindacato sulla legalità della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure incompatibili con il concordato sanzionatorio, come contestazioni sulla motivazione in punto di responsabilità o sulla pena esattamente corrispondente all'accordo delle parti.
- La nozione di illegalità della pena, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, va intesa in senso rigoroso: ricorre solo quando la pena superi i limiti edittali generali o quelli previsti per la specifica fattispecie, oppure quando la sua determinazione realizzi in modo surrettizio un cumulo materiale di pene.
- In presenza di ricorso inammissibile proposto senza dedurre un effettivo vizio di legalità della pena, la Corte può definire il procedimento de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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