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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24182/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, militare statunitense in servizio presso il Naval Support Activity di Capodichino, era stato condannato per omicidio stradale e lesioni gravissime (art. 589 e 590-bis c.p.). Ha impugnato la conferma in appello lamentando: 1) violazione della Convenzione SOFA e nullità del processo perché, nonostante richiesta di rinuncia alla giurisdizione italiana da parte degli USA, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni del Ministro della Giustizia; 2) vizio di motivazione nella quantificazione della pena (dosimetria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. VII, par. 3 della Convenzione SOFA e il suo regolamento di esecuzione (d.P.R. 1666/1956) nel senso che la richiesta di rinuncia alla giurisdizione da parte dello Stato di appartenenza non impone la sospensione automatica del processo né comporta nullità se il procedimento prosegue. Dopo la modifica normativa (d.P.R. n.27/2013) il Ministro può chiedere la rinuncia in ogni stato e grado fino al passaggio in giudicato; quindi il giudizio deve proseguire e, se il Ministro richiede la rinuncia, il giudice può dichiararla con sentenza. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata e la determinazione della pena, sul minimo edittale, rientrante nella discrezionalità del giudice. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Convenzione sullo Statuto delle Forze (SOFA), Londra 19 giugno 1951, art. VII par. 3

    "In caso di giurisdizione concorrente, sono applicabili le seguenti regole: a) Le autorità militari dello Stato d'invio hanno il diritto di esercitare a titolo prioritario la loro giurisdizione sul membro di una forza armata o di un elemento civile per quanto riguarda: I) I reati che minacciano unicamente la sicurezza o i beni di questo Stato, o i reati che mettono a repentaglio unicamente la persona o i beni di un membro della forza armata o di un elemento civile di questo Stato, nonché di una persona a carico, II) I reati risultanti dal qualsiasi atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio; b) Nel caso di ogni altro reato, le autorità dello Stato ricevente esercitano a titolo prioritario la loro giurisdizione; e Se lo Stato che ha il diritto di esercitare a titolo prioritario la sua giurisdizione decide di rinunciarvi, esso lo notificherà al più presto alle autorità dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di esercitare a titolo prioritario la sua giurisdizione esaminano con benevolenza le domande di rinuncia a questo diritto presentate dalle autorità dell'altro Stato, quando queste ultime ritengono che considerazioni particolarmente importanti lo giustificano."

    La Corte interpreta la norma nel senso che essa disciplina la priorità di giurisdizione ma non impone la sospensione del processo italiano in presenza di una richiesta di rinuncia; la rinuncia può essere chiesta e concessa nel corso del procedimento e, dopo la modifica normativa, fino al passaggio in giudicato.

  • Legge 30 novembre 1955, n. 1335 (ratifica Convenzione SOFA)

    Atto di esecuzione della Convenzione in Italia; conferma l'applicabilità del sistema SOFA ai militari NATO presenti sul territorio italiano.

  • d.P.R. 1666 del 1956, art. 1 (Regolamento applicativo dell'art. VII Convenzione)

    "La facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, della Convenzione, è esercitata secondo le disposizioni del presente regolamento... Il Ministero della giustizia, ... se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia ... ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza."

    Il regolamento stabilisce la procedura per la richiesta di rinuncia al diritto di priorità da parte dello Stato d'invio e conferma che il Ministro può proporre la richiesta in ogni stato e grado del procedimento; da ciò la Corte deduce che non è prevista una sospensione automatica del processo.

  • d.P.R. n. 27 del 2013 (modifica al regolamento di esecuzione dell'art. VII)

    La modifica ha ampliato il termine entro il quale il Ministro può richiedere la rinuncia, consentendo la richiesta in ogni stato e grado fino al passaggio in giudicato; questo rinforza l'interpretazione che il processo non debba essere sospeso automaticamente.

  • Codice penale, art. 589 (omicidio stradale) e art. 590-bis (lesioni personali stradali gravissime)

    Norme sostanziali che individuano i reati contestati all'imputato; la pena è stata commisurata sul minimo edittale del reato di omicidio stradale secondo la discrezionalità del giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma processuale invocata per dedurre difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la questione prospettata implicava una violazione di legge inesistente alla luce della disciplina SOFA e del regolamento attuativo.

  • Codice penale, art. 133 (criteri di determinatezza della pena)

    Richiamato implicitamente nella valutazione della motivazione della pena: il giudice di merito deve indicare i criteri ai sensi dell'art. 133 c.p., ma la Corte accetta formulazioni generali purché complessivamente motivate.

Massime di principio

  • La presentazione da parte dello Stato di appartenenza di una richiesta di rinuncia alla giurisdizione (SOFA) non comporta automaticamente la sospensione del processo penale italiano né la nullità degli atti; il procedimento ordinario continua salvo diversa determinazione del Ministro della Giustizia.
  • Dopo il d.P.R. n.27/2013 il Ministro può chiedere la rinuncia alla giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato; pertanto le eccezioni difensive basate sulla mancata attesa di una decisione ministeriale sono, in linea di principio, destinate a essere respinte.
  • La mancata trasmissione di informazioni o la mancata comunicazione al Ministero della Giustizia non produce automaticamente rilevanza processuale (nullità) a carico del procedimento, salvo che non emerga un obbligo procedurale la cui violazione sia espressamente sanzionata.
  • Se il Ministro della Giustizia formula la richiesta di rinuncia alla giurisdizione, il giudice italiano, accertata l'ammissibilità, può dichiarare la rinuncia con sentenza; questa è la strada formale per trasferire la competenza allo Stato d'appartenenza.
  • In casi di reato commesso da militari stranieri, la difesa dovrebbe tempestivamente attivare i canali diplomatici e richiedere espressamente la trasmissione di istanze al Ministero della Giustizia, ma deve altresì considerare che il processo nazionale può proseguire fino a eventuale intervento ministeriale.
  • Le contestazioni sulla dosimetria della pena richiedono che il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua; tuttavia la graduazione della pena rientra in ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o insufficienza della motivazione.

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