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Sentenza

Sentenza n. 261/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del rapporto informativo n. 43 relativo al periodo dal 07/01/2021 al 03/07/2021 e del rapporto informativo n. 44 relativo al periodo dal 04/07/2021 al 24/10/2021, entrambi notificati il 23.05.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rapporti informativi n. 43 e n. 44 relativi a distinti periodi di servizio, notificati tardivamente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i rapporti informativi relativi ai periodi 07/01/2021-03/07/2021 e 04/07/2021-24/10/2021, deducendo: violazione degli artt. 688 e 692 del d.P.R. 90/2010 e delle istruzioni sui documenti caratteristici, per la tardiva redazione e notificazione dei rapporti; eccesso di potere e illogicità manifesta perché il rapporto n. 44 non recava la valutazione della capacità di lavoro in gruppo, pur utilizzando tale elemento nel giudizio complessivo; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, poiché il rapporto n. 43 definiva confermate le distinte doti professionali già riconosciute in passato, ma contestualmente riduceva alcune aggettivazioni da 5 su 5 a 4 su 5 e il giudizio sintetico da ottimo a molto buono; violazione dell'art. 1025 del d.lgs. 66/2010, per la mancata informatizzazione dei documenti e l'assenza di firme digitali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, condividendo il secondo e il terzo motivo e assorbendo il primo e il quarto. Quanto al rapporto n. 44, ha rilevato che la voce relativa alla capacità di lavoro in gruppo era originariamente priva di valutazione ed era stata compilata soltanto successivamente, sicché il documento risultava viziato e la valutazione complessiva non attendibile. Quanto al rapporto n. 43, pur riconoscendo che ciascun periodo valutativo è autonomo e che lo scostamento dalle precedenti valutazioni non richiede di per sé una motivazione particolare, ha ritenuto logicamente contraddittorio qualificare espressamente il giudizio come confermativo rispetto a precedenti valutazioni massime e, nello stesso documento, ridurre alcune aggettivazioni e il giudizio sintetico. Sono stati quindi annullati entrambi gli atti impugnati. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 688 e 692 d.P.R. 90/2010

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai tempi di redazione e comunicazione dei documenti caratteristici; i relativi motivi sono stati assorbiti dal giudice.

  • art. 1025 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata informatizzazione dei documenti e l'assenza di firme digitali; il motivo è stato assorbito.

  • artt. 1 e 2 delle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate, approvate il 25 novembre 2008

    Richiamati per le regole sulla tempestiva formazione e comunicazione dei documenti caratteristici; le relative censure sono state assorbite.

Massime di principio

  • Nei documenti caratteristici del personale militare, la valutazione di una specifica qualità non può essere utilizzata per fondare il giudizio complessivo quando la relativa voce della scheda sia rimasta priva di valutazione e sia stata compilata soltanto successivamente; tale irregolarità compromette l'attendibilità del documento.
  • Ogni periodo valutativo è autonomo e lo scostamento rispetto alle precedenti valutazioni non richiede, di per sé, una motivazione particolare, purché la valutazione sia oggettiva e razionale.
  • È logicamente contraddittorio qualificare una valutazione come espressamente confermativa rispetto a precedenti giudizi massimi e, nello stesso documento, attribuire aggettivazioni o un giudizio sintetico inferiori rispetto a quelli precedenti. Una simile contraddizione interna vizia il documento caratteristico e ne giustifica l'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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