Sentenza n. 1160/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro, per due anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 gennaio 2025 presso il domicilio digitale dell'amministrazione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell'amministrazione, costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, era passata in giudicato e non era stata eseguita, oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di 1.000 euro, senza ulteriori accessori, poiché la somma non costituisce una voce retributiva. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur ritenendone astrattamente ammissibile l'applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, il TAR ha ritenuto ostative, nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico, la nomina del commissario ad acta e la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti e si inserisce in un contenzioso seriale di eccezionale mole. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 440,70 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi al decisum.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, può essere azionata la tutela esecutiva.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea a far decorrere il termine per l'adempimento e, secondo la disciplina richiamata, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio dimostra il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta dal giudicato anche con riferimento al servizio prestato a tempo determinato.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il coinvolgimento di strutture e soggetti, tra cui SO.GE.I. e CONSAP, nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale della pubblica amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato e al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti degli enti pubblici, consente di azionare la tutela esecutiva e di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli adempimenti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, valutate anche in relazione alla situazione della finanza pubblica, alla complessità dell'adempimento, al coinvolgimento di più strutture e alla nomina di un commissario ad acta.
- La somma riconosciuta per l'attivazione della Carta elettronica per la formazione dei docenti non è equiparabile a una voce retributiva e, nell'esecuzione del giudicato, deve essere accreditata sulla Carta senza ulteriori accessori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →