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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12362/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria)

La controversia

La controversia nasce da un’agevolazione pubblica concessa in via provvisoria a una società ai sensi della l. n. 488 del 1992, con erogazione della prima rata. Dopo aver comunicato di non essere più in grado di portare a termine il programma di investimenti, la società rinunciava al beneficio. In seguito il Ministero chiedeva la restituzione della somma erogata, con rivalutazione e interessi. La società agiva quindi per far dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione del Ministero, sostenendo che il termine decennale decorresse dalla ricezione della comunicazione di rinuncia; in subordine contestava la debenza di rivalutazione e interessi, chiedendo che questi ultimi decorressero solo dalla richiesta del 2016 e non dal pagamento del 2003. In cassazione deduceva, tra gli altri, violazione di giudicato interno, errori sulla ammissibilità dei documenti nuovi in appello, violazione delle norme sulla prescrizione e sull’onere della prova, omesso esame di fatti decisivi, decisione a sorpresa e, da ultimo, erronea applicazione dei criteri per stabilire la mala fede dell’accipiens ai fini della decorrenza degli interessi ex art. 2033 c.c.

La decisione

La Corte ha respinto i motivi relativi alla prescrizione e alla dedotta violazione del giudicato interno, ha dichiarato inammissibili le censure sui documenti nuovi in appello perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e ha ritenuto assorbiti altri motivi conseguenziali. Ha invece accolto il decimo motivo, affermando che la buona fede dell’accipiens, ai fini della decorrenza degli interessi nell’indebito oggettivo, va intesa in senso soggettivo e che la mala fede deve essere provata dal solvens con riferimento al momento della ricezione del pagamento. Non essendo stato compiuto un accertamento adeguato sulla consapevolezza, da parte della società, di non avere diritto alla somma al momento dell’incasso, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato come rito utilizzato per introdurre il giudizio di primo grado

  • art. 702 quater c.p.c.

    richiamato in relazione all’ammissibilità dei nuovi documenti in appello nel procedimento sommario

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita omissione di pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto giudicato interno

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto giudicato interno

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della produzione di nuovi documenti in appello

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nei motivi sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 2936 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per il termine di prescrizione decennale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati sulla ricostruzione della decorrenza della prescrizione

  • art. 1228 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati sulla responsabilità/rapporti con ausiliari

  • art. 1703 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati

  • art. 1708 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati

  • art. 1710 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati

  • art. 1713 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati

  • art. 2049 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nei motivi subordinati

  • D.M. 20/10/1985 n. 527

    richiamato nei motivi subordinati come fonte regolamentare del procedimento di agevolazione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione al divieto di decisione a sorpresa e al contraddittorio

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione al contraddittorio e alla gestione delle questioni nuove

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per escludere che la sola rinuncia unilaterale sciolga il rapporto, occorrendo un mutuo dissenso/accettazione dell’amministrazione

  • art. 1147 c.c.

    ritenuto non applicabile alla buona fede dell’accipiens nell’indebito oggettivo

  • art. 2033 c.c.

    norma di riferimento per la ripetizione dell’indebito e per la decorrenza degli interessi; la buona fede va valutata in senso soggettivo e la mala fede deve essere provata al momento della ricezione della somma

Massime di principio

  • Nel giudizio civile il giudicato interno si forma sulla statuizione autonoma composta da fatto, norma ed effetto, non sul singolo fatto o presupposto logico della decisione; se il capo impugnato è comunque devoluto con l’appello, il giudice può riqualificare l’intera questione anche con argomenti giuridici diversi.
  • La mera comunicazione di rinuncia a un beneficio pubblico non fa decorrere, di per sé, il termine di prescrizione del diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle somme erogate, quando il titolo della restituzione nasce solo con il successivo provvedimento di revoca.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è irrilevante se non incide sulla ratio decidendi posta a base del rigetto o dell’accoglimento della domanda; la censura per omessa ammissione è inammissibile se non confronta la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
  • In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell’accipiens va intesa in senso soggettivo come ignoranza dell’assenza del diritto a ricevere la prestazione; non si applica la disciplina della buona fede possessoria.
  • Ai fini della decorrenza degli interessi sull’indebito, la mala fede dell’accipiens non si presume dalla sola successiva rinuncia o dal mancato completamento dell’attività finanziata, ma deve risultare provato che al momento del pagamento il percettore sapesse di non averne diritto.
  • Quando il titolo di erogazione è un provvedimento amministrativo e la revoca è il fatto costitutivo dell’indebito, il dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione coincide con la revoca e non con il pagamento originario o con la comunicazione unilaterale del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMutuoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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