Cassazione Penale, Sentenza n. 8941/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso di revocazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 avverso la misura di confisca: la ricorrente sosteneva di non essere a conoscenza delle disponibilità finanziarie del marito (rapporti coniugali contraddittori e separazioni/convivenze) e deduceva che parte delle somme contestate deriverebbero da aperture di credito bancario rimborsate, che secondo la difesa non dovrebbero essere valutate alla stregua di accumulazione illecita.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il giudice ha ritenuto che le deduzioni della ricorrente fossero generiche e prive di prova nuova: la situazione reddituale e i finanziamenti del marito erano già noti e valutati nel procedimento principale, quindi non costituivano "prova nuova" utile alla revoca ex tunc. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso al credito bancario non esclude la presunzione di illecita accumulazione, essendo il finanziamento rimborsabile e gravato da costi che incidono sulla capacità economica. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La revocazione della confisca richiede la produzione di "prova nuova" effettivamente sopravvenuta o scoperta dopo la decisione definitiva e non deducibile nel procedimento originario; elementi che erano già noti nel processo principale non possono fondare la revoca.
Il procedimento è stato trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p. (udienza per la trattazione), come indicato nella decisione.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di ordinare il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicato per equitativamente fissare l'importo di euro 3.000.
Giurisprudenza - Sez. 1, Sent. n. 21537 del 11/03/2021 (Esposito)
Definisce la nozione di "prova nuova" rilevante per la revoca della confisca di prevenzione: deve essere realmente nuova e non deducibile nel procedimento originario.
Giurisprudenza - Sez. 5, Sent. n. 33038 del 08/06/2017 (Valle)
Stabilisce che il ricorso al credito bancario non esclude la presunzione relativa di illecita accumulazione, poiché il finanziamento comporta un onere di rimborso e costi che devono essere valutati nella capacità economica del prevenuto e del suo nucleo familiare.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una confisca di prevenzione serve una "prova nuova" effettiva: elementi noti o deducibili nel procedimento principale non sono idonei.
- Argomentazioni basate sulla mera verosimiglianza o su generiche affermazioni di mancata conoscenza non sono sufficienti senza documentazione probatoria concreta e nuova.
- L'utilizzo di finanziamenti bancari per l'acquisto di beni non legittima automaticamente l'acquisizione: il credito ha un costo e i rimborsi incidono sulla capacità economica, pertanto possono rafforzare la presunzione di accumulazione illecita se non adeguatamente provati.
- Se le questioni (reddito, finanziamenti, fonti di provvista) erano già esaminate nel giudizio originario, il ricorso per revocazione difficilmente avrà successo.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale valutare attentamente la novità e la forza probatoria degli elementi prodotti.
- In ipotesi simili è consigliabile raccogliere ed esibire documentazione inequivocabile e sopravvenuta (es. nuovi atti bancari, documenti emergenti successivamente al provvedimento definitivo) che dimostri in modo specifico e non deducibile precedentemente la legittimità dell'origine dei beni.
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