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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09805/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da opere realizzate su un fondo confinante con un fabbricato di proprietà di una parte e sul quale l'altra parte vantava anche un diritto di abitazione e una servitù per lo smaltimento delle acque piovane. Dopo un accertamento tecnico preventivo, i proprietari del fabbricato convenivano i vicini chiedendo la demolizione di una rampa carrabile ritenuta in violazione delle distanze legali e costitutiva di illegittime servitù, la rimozione di tubazioni e opere di convogliamento delle acque bianche nel cunettone di loro scarico, l'eliminazione di otturazioni presenti nel muro e la manutenzione del cunettone. Il Tribunale ordinava la demolizione della rampa e accoglieva le ulteriori domande; la Corte d'appello, in parte riformando, disponeva la demolizione solo della porzione di rampa a distanza inferiore a tre metri ovvero la sua messa in aderenza con pannellatura, revocava alcune condanne relative alle opere idrauliche e riconosceva un obbligo di contribuzione al 50% alle spese di manutenzione e pulizia del cunettone. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma la Corte di cassazione non esamina i motivi nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: pur essendo stata dichiarata la notifica della sentenza impugnata, non era stata depositata, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e, nel fascicolo, non risultava tale documento nemmeno da deposito di altra parte o nel fascicolo d'ufficio. La Corte escludeva l'applicabilità dei precedenti favorevoli richiamati dai ricorrenti, poiché nel caso concreto mancava proprio il deposito tempestivo della relazione di notificazione della sentenza e dei messaggi PEC, e l'intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso era superiore al termine breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, poiché non era stato depositato tempestivamente, insieme al ricorso, il documento attestante la notificazione della sentenza impugnata. La decisione di merito della Corte d'appello non è stata quindi scrutinata. Non sono state liquidate spese di lite perché i resistenti sono rimasti intimati. È stata inoltre affermata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito con il ricorso per cassazione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    è richiamato solo quale rito introduttivo del giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulti notificata, il ricorrente deve depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità del ricorso.
  • L'onere di deposito della sentenza notificata non è surrogato dalla sola attestazione di conformità del provvedimento presente nel fascicolo informatico, se manca la relazione di notificazione.
  • L'esenzione dal deposito della copia notificata opera solo nel caso in cui la notificazione del ricorso avvenga prima della scadenza del termine breve; se l'intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso è maggiore, l'onere resta fermo.
  • La produzione della copia notificata da parte di altra parte o la presenza nel fascicolo d'ufficio possono evitare l'improcedibilità solo se tali documenti siano effettivamente presenti nel fascicolo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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