Sentenza n. 164/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d’uso e utilizzo del bonus energetico volumetrico del 10%, nonché comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di permesso di costruire per demolire e ricostruire un edificio esistente, usufruendo del bonus energetico del 10%. Il progetto prevedeva un’altezza media di 12,24 metri, superiore sia all’altezza dell’edificio demolito sia all’altezza massima di 9 metri prevista dal piano urbanistico. Il Comune, richiamando un parere dell’amministrazione provinciale competente in materia urbanistica, comunicava i motivi ostativi e successivamente negava il titolo edilizio, ritenendo che l’art. 21, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 9/2018 consentisse di superare soltanto l’altezza massima dell’edificio demolito, non anche quella prevista dallo strumento urbanistico. La ricorrente deduceva, in via principale, la violazione dell’art. 21 della legge provinciale n. 9/2018, sostenendo che la disciplina derogatoria della demolizione e ricostruzione con incentivi volumetrici consentisse anche il superamento dell’altezza massima di piano. In via subordinata lamentava eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione in relazione alla dedotta violazione delle distanze da una contigua struttura di sostegno. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava il venir meno dell’interesse alla decisione sul motivo relativo alle distanze, dopo che il Comune aveva chiarito che tale profilo non costituiva motivo del diniego.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla relativa decisione. Ha invece respinto il motivo principale. Il giudice ha interpretato restrittivamente la disciplina speciale della demolizione e ricostruzione con incentivi volumetrici. La norma consente, quando si utilizza un incentivo volumetrico come il bonus energetico, di realizzare l’incremento di volume anche oltre la sagoma precedente e di superare l’altezza massima dell’edificio demolito, purché siano rispettate le distanze legittimamente preesistenti e salvo diversa disciplina del piano paesaggistico. Essa non autorizza però il superamento dell’altezza massima stabilita dal piano urbanistico. La deroga riguarda quindi esclusivamente l’altezza dell’edificio preesistente, non il limite di altezza urbanistico applicabile alla zona. Il richiamo alla precedente disciplina provinciale, che consentiva in determinati casi un superamento di un metro dell’altezza prevista dagli strumenti urbanistici, non dimostra una volontà legislativa di introdurre oggi una deroga illimitata: al contrario, la disciplina vigente non riproduce quella deroga e, secondo il Tribunale, conferma l’esclusione del superamento dell’altezza massima di piano. Poiché il progetto prevedeva un’altezza di 12,24 metri a fronte del limite urbanistico di 9 metri, il diniego è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000 a favore del Comune e in euro 1.000 a favore della controinteressata, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21, comma 3, lettera a), l.p. n. 9/2018
in ogni caso di demolizione e ricostruzione ... gli incentivi volumetrici ... possono essere realizzati ... attraverso ampliamenti oltre la precedente sagoma dell’edificio e mediante il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, purché siano rispettate le distanze legittimamente preesistenti
La disposizione consente di superare l’altezza massima dell’edificio demolito, ma non l’altezza massima prevista dal piano urbanistico; trattandosi di norma derogatoria, deve essere interpretata restrittivamente.
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001
Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti ... possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti
La disciplina statale analoga conferma che la deroga in materia di altezza riguarda l’altezza dell’edificio demolito e non introduce una deroga generale ai limiti massimi di altezza stabiliti dagli strumenti urbanistici.
art. 19 d.l. del Presidente della Provincia n. 6/2025
bonus energetico per nuovi edifici del 10%
Il bonus energetico costituisce un incentivo volumetrico, ma la relativa disciplina non prevede una deroga all’altezza massima stabilita dal piano urbanistico.
artt. 12 e 14 preleggi
le leggi eccezionali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
Le norme derogatorie ed eccezionali devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale e in modo restrittivo, senza estensioni analogiche.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il giudice dichiara l’improcedibilità del motivo per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia della ricorrente alla relativa decisione.
Massime di principio
- La disciplina speciale che consente la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente con incentivi volumetrici e nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti può derogare all’altezza massima dell’edificio demolito, ma non consente, in assenza di un’espressa previsione, di superare l’altezza massima stabilita dal piano urbanistico o da altro strumento di pianificazione.
- Le norme derogatorie in materia edilizia e urbanistica sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- L’utilizzo di un incentivo volumetrico per la demolizione e ricostruzione può consentire ampliamenti oltre la sagoma originaria, ma soltanto nei limiti delle deroghe espressamente previste e senza disapplicare gli ulteriori parametri urbanistici non derogati, tra cui l’altezza massima di zona.
- La mancata riproduzione, nella disciplina vigente, di una precedente disposizione che consentiva espressamente il superamento dell’altezza prevista dagli strumenti urbanistici non può essere interpretata come introduzione di una deroga illimitata; in assenza di un’espressa previsione, il limite urbanistico resta applicabile.
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