Cassazione Civile, Ordinanza n. 27755/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha tassato, per enunciazione, una sentenza del Tribunale di Forlì che aveva condannato un cliente al pagamento dei compensi professionali di un avvocato. Il professionista ha impugnato l'avviso sostenendo che fosse dovuta solo l'imposta di registro relativa al provvedimento giudiziale e non anche quella riferita al contratto di patrocinio legale, che l'Ufficio riteneva enunciato nella sentenza. In appello la decisione è stata riformata solo in parte, confermando l'imposizione in misura fissa e quella proporzionale sugli interessi moratori, ma escludendo che nella sentenza vi fossero elementi sufficienti a identificare il negozio sottostante. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1, 3, 5, 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1, lett. b, della tariffa allegata, sostenendo che ogni ordinanza o sentenza di condanna al pagamento di compensi professionali contiene in sé il rapporto di prestazione d'opera professionale e che il provvedimento del Tribunale conteneva un espresso riferimento al conferimento dell'incarico professionale. Il contribuente si è difeso con controricorso, eccependo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, e ha proposto ricorso incidentale tardivo su spese di lite e ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché la censura, formalmente di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'insussistenza di elementi sufficienti a identificare il contratto enunciato. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del contribuente, notificato oltre il termine rilevante, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale né per l'incidentale inefficace.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciabile ex n. 3 riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
La tassazione per enunciazione presuppone che l'atto enunciato sia autonomamente identificabile dall'atto registrato, senza necessità di accertamenti extratestuali o valutazioni complesse.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1, 3, 5, 22, 40
Le norme invocate disciplinano l'imposta di registro e la tassazione degli atti enunciati; la loro applicazione richiede che il negozio enunciato risulti con certezza dal contenuto dell'atto tassato.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, lett. b, Tariffa, parte II
Richiamato quale base normativa della tassazione applicata dall'Ufficio.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
La contestazione dell'accertamento di fatto di merito incontra anche il limite della doppia conforme.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Richiamato in relazione al limite al sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedotta ultrapetizione, ma non esaminato nel merito per l'inefficacia dell'impugnazione incidentale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non si applica l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale ricorrente né per il ricorso incidentale inefficace.
Massime di principio
- La tassazione per enunciazione opera solo se l'atto registrato contiene un espresso richiamo al negozio sottostante, con tutti gli elementi idonei a identificarlo con certezza; non basta un semplice indizio o la mera deduzione dell'esistenza del rapporto.
- Se il giudice di merito accerta che dall'atto non emergono elementi sufficienti a individuare il contratto enunciato, la censura che mira a sovvertire tale apprezzamento attiene al fatto e non alla violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione denunciato come violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, tende in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze processuali.
- In presenza di doppia conforme, la contestazione dell'accertamento di fatto incontra un ulteriore limite di ammissibilità in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
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