Cassazione Penale, Sentenza n. 28459/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stama impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Lecce per (i) omessa notifica del decreto di citazione a comparire in appello; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sua condanna per i reati ascritti ai capi b) (art. 447 c.p.) e g) (art. 476 c.p.), deducendo che quest'ultimo reato andasse riqualificato ai sensi dell'art. 483 c.p.; (iii) mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato la durata della prescrizione alla luce degli artt. 157, 160 e 161 c.p., rilevando che, tenuto conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione già dichiarate dai giudici di merito, il termine di prescrizione per i reati proceduti (commessi in data 26 aprile 2011 o comunque fino al 25 maggio 2011 nella massima estensione) è oggi perento, configurando una causa di estinzione del reato rilevabile d'ufficio in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la causa estintiva della prescrizione fosse rilevabile nel giudizio di legittimità e che, non essendo soddisfatti i requisiti per adottare una formula di proscioglimento nel merito (non risultando "evidente" l'innocenza dell'imputata sulla base degli stessi atti e delle medesime valutazioni della sentenza impugnata), imponesse comunque l'immediata dichiarazione dell'estinzione del reato. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata "perché i reati sono estinti" per prescrizione.
Norme richiamate
L'art. 129, comma 2, c.p.p. impone la immediata declaratoria delle cause di non punibilità anche nel giudizio di Cassazione; la Corte può rilevare d'ufficio la prescrizione e, se ricorrono le condizioni, adottare la formula di proscioglimento nel merito solo quando l'innocenza risulti evidente dagli stessi atti e valutazioni usati dal giudice di merito
Queste norme disciplinano il computo del termine di prescrizione e le interruzioni/sospensioni; la Corte le ha utilizzate per accertare che, tenuto conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione già dichiarate, il termine di prescrizione per i reati contestati è perento
Norma del Codice Penale relativa a uno dei reati contestati al capo b); la Corte non è entrata nel merito della qualificazione del fatto perché la prescrizione ha estinto l'azione penale
Norma del Codice Penale relativa al reato contestato al capo g); la ricorrente chiedeva riqualificazione ai sensi dell'art. 483 c.p., ma la valutazione della qualificazione è divenuta irrilevante a fronte dell'accertata prescrizione
Norma invocata dalla ricorrente per una diversa qualificazione giuridica del fatto; la Corte richiamata la questione ma non l'ha esaminata nel merito in ragione dell'estinzione per prescrizione
Massime di principio
- In Cassazione può essere rilevata d'ufficio la prescrizione: se dagli atti risulta che il termine è perento, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato.
- L'art. 129 c.p.p. si applica anche nel giudizio di legittimità: la Corte ha l'obbligo di pronunciare una causa di non punibilità emergente dagli atti, ma può adottare una formula di proscioglimento nel merito solo quando l'innocenza sia evidente sulla base degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito.
- Quando la prescrizione estingue il reato, le questioni processuali sollevate (es. omessa notifica, riqualificazione del reato, richieste istruttorie) diventano in concreto irrilevanti rispetto all'obbligo di chiusura del procedimento per intervenuta estinzione.
- Il controllo di legittimità è limitato: la Corte non può svolgere nuovi accertamenti o indagini, ma solo verificare se, alla luce degli atti disponibili, sussistano i presupposti per una pronuncia favorevole ex art. 129 c.p.p.
- La parte che deduce vizi di diritto non rischia di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile se la questione investe profili di diritto non manifestamente infondati; ciò consente alla Cassazione di approfondire e rilevare cause estintive anche se invokedi in via incidentale.
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