Cassazione Civile, Ordinanza n. 29075/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Lo straniero impugnava con ricorso per cassazione il decreto del Giudice di Pace di Torino che aveva disposto un'ulteriore proroga di 30 giorni del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri. Il trattenimento era stato inizialmente disposto dal questore e convalidato dal giudice di pace, poi già prorogato una prima volta; con il provvedimento del 26 febbraio 2020 veniva concessa una nuova proroga. Nei primi tre motivi il ricorrente denunciava nullità del provvedimento per omessa pronuncia, motivazione apparente e mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 112 e 111 Cost. e all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice si fosse limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti senza un adeguato apparato argomentativo. Con il quarto motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, lamentando che la proroga fosse stata concessa senza indicare gli elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione, richiesti dalla norma per la seconda proroga; il giudice aveva infatti valorizzato solo l'invio di richieste di accertamenti da parte della questura a varie autorità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura nel suo complesso: il giudice di pace aveva fondato la proroga soltanto sull'esistenza di richieste di accertamenti, senza accertare e indicare gli specifici elementi concreti che rendessero probabile l'identificazione dello straniero, presupposto necessario per la legittimità della seconda proroga ai sensi dell'art. 14, comma 5, t.u. immigrazione. Per tale ragione la Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato il provvedimento impugnato senza rinvio, con condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro per far valere nullità processuali del provvedimento impugnato, per omessa pronuncia e motivazione apparente o mancante.
È evocato come norma violata per asserita omessa pronuncia sul rigetto della proroga richiesta.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione al difetto di motivazione del provvedimento del giudice di pace.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
La proroga del trattenimento è legittima solo in presenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione; non basta il mero invio di richieste di accertamento ad autorità diverse.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero presuppone una motivazione specifica e non meramente apparente, idonea a dare conto dei presupposti legali della misura.
- Quando la legge subordina la proroga alla probabilità di identificazione desumibile da elementi concreti, il giudice deve individuare tali elementi in modo espresso; non è sufficiente un riferimento generico all'attività istruttoria svolta dall'autorità di polizia.
- La mera richiesta di accertamenti a varie autorità non integra, di per sé, il requisito degli elementi concreti richiesti per legittimare la proroga del trattenimento.
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