Cassazione Civile, Ordinanza n. 25284/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (subappaltatore)
La controversia
Una società subappaltatrice aveva eseguito lavori stradali in forza di un subappalto collegato a un appalto pubblico. In base a una modifica del contratto di subappalto, il pagamento del corrispettivo doveva avvenire mediante cessione dei crediti vantati dall'appaltatrice verso la stazione appaltante. La cessione era stata notificata all'ente pubblico, ma non aveva avuto esito; la subappaltatrice aveva quindi ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dell'appaltatrice e aveva iniziato un pignoramento presso terzi, nel quale la stazione appaltante figurava come terzo debitore. Sopravvenuto il fallimento dell'appaltatrice, la subappaltatrice aveva anche insinuato il credito al passivo e poi convenuto l'ente pubblico chiedendo il pagamento del corrispettivo, o in subordine il risarcimento del danno per violazione delle regole sui pagamenti negli appalti pubblici. I motivi di ricorso per cassazione censuravano la decisione di merito che aveva ritenuto inefficace la cessione verso la pubblica amministrazione: con il primo motivo si lamentava la violazione della disciplina che, nel settore dei lavori pubblici, consentirebbe l'efficacia della cessione salvo rifiuto della amministrazione entro un termine, disciplina che la corte d'appello aveva ritenuto non applicabile perché il cessionario non era una banca o un intermediario finanziario. Con il secondo motivo, assorbito, si contestava il rigetto della domanda risarcitoria, deducendo che la committente avrebbe dovuto sospendere il pagamento all'appaltatrice in presenza di crediti assegnabili forzatamente al subappaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la disciplina speciale sui lavori pubblici e la sua evoluzione normativa impongano, anche quando il cessionario sia un subappaltatore, di applicare la regola per cui la cessione del credito al corrispettivo dell'appalto è efficace e opponibile alla pubblica amministrazione se questa non la rifiuta entro quindici giorni dalla notifica. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Richiamato insieme all'art. 70 come disciplina speciale della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione nei contratti in corso; la Corte ne legge la portata alla luce della finalità di tutela dell'esecuzione del contratto.
art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
È interpretato come norma che limita al periodo di esecuzione del contratto la necessità dell'adesione dell'amministrazione alla cessione del credito, in funzione di controllo sull'andamento dell'appalto e non di generico privilegio della P.A.
art. 26, comma 5, L. 11 febbraio 1994, n. 109
Estende la disciplina della cessione dei crediti d'impresa ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da appalti di lavori pubblici.
art. 115 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
La Corte ne ricava la regola per cui le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, notificate alla amministrazione, sono efficaci e opponibili se questa non le rifiuta entro quindici giorni; tale regola è ritenuta applicabile anche al subappalto in coerenza con la finalità di agevolare l'esecuzione dell'opera.
art. 9 all. E L. 20 marzo 1865, n. 2248
È richiamato come antecedente storico della deroga alla cedibilità libera dei crediti nei contratti con la P.A.: la cessione del prezzo dei contratti in corso richiede l'adesione dell'amministrazione interessata.
art. 351 all. F L. 20 marzo 1865, n. 2248
La Corte lo considera indice della ratio della disciplina speciale: consentire alla pubblica amministrazione di evitare pregiudizi all'andamento e alla perfezione dell'opera, con libera cedibilità dei crediti dopo il collaudo definitivo.
art. 353 all. F L. 20 marzo 1865, n. 2248
Richiamato come ulteriore conferma della finalità di tutela dell'esecuzione dell'opera, con preferenza per i creditori di lavoro e somministrazioni connesse all'esecuzione dei lavori.
art. 18, comma 3-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55
È citato per la previsione del pagamento diretto al subappaltatore o tramite l'appaltatore, letta come norma coerente con l'esigenza di agevolare l'esecuzione dell'appalto.
È evocato come principio generale della libera cedibilità del credito, rispetto al quale la disciplina speciale della P.A. costituisce deroga di stretta interpretazione.
Citato solo nel secondo motivo assorbito, relativo alla pretesa legittimità della sospensione del pagamento; non è oggetto di decisione di merito nel dispositivo finale.
Citato solo nel secondo motivo assorbito, in relazione alla domanda risarcitoria per condotta della committente.
Citato solo nel secondo motivo assorbito, quale parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente.
Richiamato in fatto per indicare il titolo esecutivo ottenuto dalla subappaltatrice nei confronti dell'appaltatrice.
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti la cessione di crediti derivanti da appalti pubblici, la disciplina speciale va letta in modo restrittivo e in funzione della sua ratio, che è quella di salvaguardare la regolare esecuzione dell'opera, non di introdurre un divieto generalizzato di cessione.
- La necessità dell'adesione o del mancato rifiuto dell'amministrazione alla cessione del credito serve a consentire un controllo sull'eventuale pregiudizio all'andamento del contratto di durata; tale controllo è coerente con l'area in cui il contratto è ancora in corso di esecuzione.
- La regola di efficacia/opponibilità della cessione del credito verso la P.A. può applicarsi anche quando il cessionario sia un subappaltatore, se ciò è coerente con la funzione di agevolare l'esecuzione dell'appalto e di assicurare provvista finanziaria ai soggetti che concorrono ai lavori.
- Le limitazioni alla libera cedibilità dei crediti verso la pubblica amministrazione costituiscono deroga al principio generale dell'art. 1260 c.c. e, come tali, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla disciplina speciale.
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