Sentenza n. 808/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 441/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/12/2024, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 441/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero il 17 febbraio 2025, non era stata appellata ed era quindi passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all'attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti. La ricorrente ha lamentato la totale inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ha chiesto la condanna del Ministero a dare esecuzione al giudicato mediante il rilascio della Carta e l'accredito delle somme spettanti, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Cremona era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva contestato di non aver dato esecuzione alla pronuncia. Ritenute quindi soddisfatte le condizioni dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Tribunale ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della struttura competente. Il commissario dovrà provvedere entro lo stesso termine di 90 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, per le spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR non ha disposto sul rimborso del contributo unificato per la dichiarata esenzione reddituale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici per obblighi di pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
In caso di mancata capienza degli appositi capitoli di bilancio, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
- L'inerzia non contestata dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme e ulteriori adempimenti giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di completa esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a esercitare i poteri sostitutivi in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione alla scadenza del termine assegnato.
- L'eventuale insufficienza degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato relativo a obblighi pecuniari, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente già incardinato nell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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