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Sentenza

Sentenza n. 1584/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di esclusione dalla procedura aperta per la fornitura di presidi sottovuoto, Lotto 1, nonché atti di gara; con istanza di accesso al verbale posto a fondamento dell’esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara, disposta perché per l’articolo ID 32 aveva indicato due codici commerciali con differenti meccanismi di sicurezza, uno manuale e uno semiautomatico. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 17 d.lgs. 36/2023, della lex specialis, della tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, del principio del risultato e della massima partecipazione, sostenendo che la documentazione di gara non vietava espressamente di indicare più prodotti per lo stesso ID, che non vi era riserva di scelta in proprio favore e che le differenze potevano essere valutate ai fini del punteggio; ha inoltre lamentato l’incoerenza dell’esclusione limitata all’ID 32, pur essendo stati indicati prodotti alternativi anche per altri articoli. (2) Violazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, per mancata richiesta di chiarimenti idonei a superare l’asserita ambiguità. (3) Violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 22 ss. l. 241/1990, nonché del diritto di difesa, per il diniego di accesso al verbale della commissione. La domanda di accesso mirava all’ostensione della documentazione richiesta il 17 settembre 2026, dopo il diniego del 18 settembre 2026.

La decisione

La censura sull’accesso è stata definita con cessazione della materia del contendere: la stazione appaltante ha depositato il verbale richiesto, oscurando i dati relativi alle offerte degli altri concorrenti, e la ricorrente non ha contestato la richiesta di tale pronuncia. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il TAR ha rilevato che la lex specialis, a pagina 51 del disciplinare, escludeva espressamente le offerte plurime e alternative. Per l’ID 32 i due prodotti differivano proprio nella caratteristica di sicurezza oggetto di valutazione e, di conseguenza, non era possibile attribuire un punteggio univoco. La non univocità era quindi sostanziale e integrava un’offerta alternativa inammissibile; l’esclusione era coerente con la lex specialis e con il principio di unicità dell’offerta. È stata respinta anche la censura sulla mancata attivazione dei chiarimenti: la stazione appaltante non era tenuta a consentire una modifica dell’offerta per renderla valutabile, perché ciò avrebbe violato la lex specialis e la parità di trattamento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Il principio di unicità dell’offerta, codificato dall’art. 17 c. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere essenzialmente con un’unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve le migliorie dell’offerta.

    Il principio impone la presentazione di una sola proposta tecnica ed economica, salve le migliorie, e tutela la parità di trattamento e la certezza della valutazione, evitando che la stazione appaltante debba confrontare offerte incompatibili o che un concorrente ottenga maggiori possibilità di aggiudicazione.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la stazione appaltante abbia fatto buon governo del principio ed escludersi che sussistesse alcun obbligo di richiedere una modifica dell’offerta in modo da renderla valutabile attraverso il criterio espressamente previsto, pena la violazione della lex specialis e del principio di par condicio.

    La disposizione non impone alla stazione appaltante di consentire una modifica sostanziale dell’offerta per superarne l’alternatività e renderla valutabile, quando ciò comporterebbe la violazione della lex specialis e della parità di trattamento.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Precisato, infatti, che a pag. 51 del disciplinare era stata espressamente prevista l’esclusione di eventuali offerte plurime ed alternative, tale condizione risulta ricorrere nel caso di specie, proprio in considerazione del fatto che, a differenza che negli altri casi di prodotti alternativi offerti, in relazione all’ID 32 la non univocità dell’offerta ha prodotto l’effetto di precludere alla stazione appaltante l’attribuzione del punteggio per quell’elemento ritenuto rilevante, ovvero la garanzia di sicurezza, che è proprio quello che differenzia i due prodotti indicati come oggetto di fornitura.

    Nel caso deciso l’esclusione è stata ritenuta legittima perché l’offerta alternativa era espressamente vietata dalla lex specialis e impediva la valutazione univoca del parametro tecnico rilevante; la tassatività delle cause di esclusione non impediva quindi l’applicazione di tale previsione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La stazione appaltante, infatti, ha dato conto di aver prodotto, anche mediante deposito in giudizio, copia del verbale oggetto dell’istanza di accesso, ancorché con i dati oscurati rispetto alle offerte presentate dalle altre concorrenti, come richiesto dal fatto che l’esame di esse non è ancora stato effettuato e che, comunque, la conoscenza della loro formulazione non può rilevare ai fini della difesa avverso la censurata esclusione dalla gara.

    L’ostensione in giudizio del documento richiesto, con oscuramento dei dati delle altre offerte non necessari alla difesa contro l’esclusione, ha fatto venir meno la controversia sull’accesso.

Massime di principio

  • Il principio di unicità dell’offerta richiede che il concorrente presenti una proposta tecnica ed economica univoca, salve le migliorie ammesse; è legittima l’esclusione quando la lex specialis vieta le offerte plurime o alternative e la presentazione di prodotti diversi impedisce l’attribuzione di un punteggio univoco su una caratteristica tecnica oggetto di valutazione.
  • La presenza di più prodotti riferiti al medesimo articolo non è irrilevante solo perché proposta a prezzo identico o senza riserva di scelta dell’offerente: quando i prodotti differiscono proprio nell’elemento sottoposto a valutazione e la differenza rende impossibile assegnare un punteggio univoco, l’offerta può configurarsi come alternativa e risultare inammissibile ai sensi della lex specialis.
  • Il potere di chiedere chiarimenti non obbliga la stazione appaltante a consentire una modifica sostanziale dell’offerta per rimuoverne l’alternatività e renderla valutabile, se tale intervento contrasta con la lex specialis e compromette la parità di trattamento tra concorrenti.
  • La produzione in giudizio del documento oggetto della domanda di accesso può determinare la cessazione della materia del contendere; l’ostensione può essere limitata mediante oscuramento dei dati di altre offerte che non siano necessari alla difesa contro l’esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioSopravvenuta carenza di interesse

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