Cassazione Penale, Ordinanza n. 22268/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per truffa in relazione a una vicenda di prestazioni di trasporto non pagate. Secondo la ricostruzione richiamata nella sentenza, l'imputato avrebbe utilizzato un'utenza telefonica a lui intestata per porre in essere artifizi e raggiri, inducendo in errore la persona offesa e ottenendo prestazioni di trasporto senza corrispettivo. Con il primo e il secondo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del delitto di truffa e sulla mancata riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta. Con il terzo motivo si lamentava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il quinto motivo si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo si deduceva il mancato riconoscimento dell'unicità del reato e la conseguente quantificazione dell'aumento per continuazione. La Corte osserva che tale ultima censura non era stata previamente devoluta in appello, risultando quindi non proponibile in cassazione; aggiunge comunque che, nel merito, il motivo sarebbe infondato perché le condotte riguardavano due prestazioni contrattuali differenti, in tempi, luoghi e momenti diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano la qualificazione giuridica del fatto come truffa, il diniego della particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, rilevando che la sentenza d'appello aveva già motivato in modo congruo e conforme ai principi di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta è stata ritenuta integrante la truffa, perché non si è trattato di mera dissimulazione dell'insolvenza, ma di uso di ulteriori artifizi e raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa.
La diversa ipotesi di insolvenza fraudolenta è stata esclusa perché l'agente non si è limitato a occultare la propria condizione economica, ma ha posto in essere comportamenti fraudolenti più complessi, riconducibili alla truffa.
La causa di non punibilità è stata negata valorizzando l'abitualità della condotta e i numerosi precedenti specifici dell'imputato, ritenuti ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le attenuanti generiche sono state negate in considerazione delle modalità di commissione del fatto, della professionalità dell'agire, dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di condotte riparatorie.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non potendo la Corte rivalutare il merito o la rispondenza alle acquisizioni processuali.
La Corte richiama il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, escludendo che nella sentenza impugnata vi sia un vizio riconducibile a tale previsione.
Una censura non proposta in appello non è consentita in cassazione ed è dunque inammissibile se introduce un tema nuovo rispetto ai motivi di gravame.
Le attenuanti generiche sono state valutate anche con riferimento alla personalità dell'imputato e alla mancanza di risarcimento o di condotte riparatorie.
Massime di principio
- In sede di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logica dell'apparato argomentativo, senza possibilità di una nuova valutazione delle risultanze processuali o della loro attendibilità.
- Il delitto di truffa è configurabile quando l'agente, oltre a occultare la propria situazione, impieghi ulteriori artifizi o raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa e a procurarsi un profitto con altrui danno; in tal caso è esclusa la più lieve ipotesi di insolvenza fraudolenta.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata in presenza di abitualità della condotta e di precedenti specifici, specie se il reato si inserisce in un quadro di reiterazione di analoghe condotte illecite.
- Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice valorizzi negativamente le modalità esecutive del fatto, la professionalità dell'agente, la sua personalità desumibile dai precedenti penali e la mancata riparazione del danno.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni non devolute in appello, salvo che la legge non consenta diversamente; la novità del motivo ne determina l'inammissibilità.
- Quando le condotte contestate riguardano prestazioni contrattuali diverse, eseguite in tempi, luoghi e momenti distinti, non è configurabile l'unicità del reato invocata ai fini del trattamento sanzionatorio.
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